Provvedimento IVASS n. 144/2024 – Nomina del Consigliere Responsabile Antiriciclaggio – Indicazioni operative e fac-simile (Circolare n. 8 del 24 giugno 2026)
25 giugno 2026
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Roma, 24 giugno 2026
(Prot. n. 8-CIR/2026)
Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali
Agli organi direttivi di ANAPA
Agli associati di ANAPA
Agli Agenti di assicurazione interessati
Loro sedi
Oggetto: Provvedimento IVASS n. 144/2024 – Nomina del Consigliere Responsabile Antiriciclaggio – Indicazioni operative e fac-simile
Care Colleghe, cari Colleghi,
Gentili Presidenti dei Gruppi Agenti,
facciamo seguito all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024, che ha modificato il Regolamento IVASS n. 44/2019 in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio.
La nuova disciplina prevede l’individuazione del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, con termine ultimo fissato al 30 giugno 2026.
ANAPA ha sollevato alcuni dubbi interpretativi e ha richiesto ad IVASS chiarimenti in merito. In attesa di un riscontro ufficiale, e in un’ottica prudenziale, si ritiene opportuno procedere comunque alla formalizzazione dell’adempimento.
In particolare:
- nelle società di capitali dotate di consiglio di amministrazione: nomina formale con delibera (Allegato 1);
- nelle società di persone (Allegato 2);
- nelle ditte individuali (Allegato 3);
- nelle società con amministratore unico (Allegato 4);
- nelle società di capitali con pluralità di amministratori ma senza consiglio di amministrazione (Allegato 5).
Resta fermo che l’attribuzione di tale incarico non esonera gli altri amministratori dalle responsabilità previste dalla normativa vigente.
Qualora l’IVASS dovesse fornire ulteriori chiarimenti interpretativi, ANAPA provvederà tempestivamente ad aggiornare gli associati.
Con i migliori saluti.
ANAPA Rete ImpresAgenzia
Allegati:
- società di persone (Allegato 2);
- ditta individuale (Allegato 3);
- società con amministratore unico (Allegato 4);
- società di capitali con pluralità di amministratori ma senza consiglio di amministrazione (Allegato 5).