“Decontribuzione Sud” e agenzie assicurative: il Tribunale di Pescara dà ragione agli intermediari
06/03/2026
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“Decontribuzione Sud” e agenzie assicurative: il Tribunale di Pescara dà ragione agli intermediari
Sgravi contributivi legittimi anche prima della Legge di Bilancio 2026: una sentenza che rafforza la linea di ANAPA

La sentenza n. 136 del 25 febbraio 2026 del Tribunale di Pescara è destinata a lasciare il segno nella complessa vicenda della “Decontribuzione Sud” applicata alle agenzie di assicurazione. Il giudice del lavoro ha infatti accolto il ricorso della società ricorrente, annullando la richiesta di restituzione avanzata da INPS per presunte agevolazioni contributive indebitamente fruite tra il febbraio 2021 – maggio 2024.
Una decisione che non si limita al caso concreto, ma che chiarisce un principio destinato a incidere sull’intero comparto dell’intermediazione assicurativa nel Mezzogiorno. Al centro della controversia vi è l’applicabilità della misura introdotta dal decreto-legge 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, nell’ambito del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato.
La cosiddetta “Decontribuzione Sud” prevede una riduzione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati operanti in regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria, con percentuali decrescenti fino al 2029. In origine, tuttavia, l’interpretazione amministrativa aveva escluso le imprese del macrosettore K della classificazione NACE, cioè le attività finanziarie e assicurative, sulla base delle condizioni poste dalla Commissione europea.
Proprio su questo punto il Tribunale ha operato una distinzione netta. Non basta il codice Ateco per assimilare un’agenzia assicurativa a un grande operatore finanziario. Le agenzie, spesso strutturate come piccole o micro imprese, non erogano credito né raccolgono risparmio; svolgono attività di intermediazione in nome e per conto delle compagnie. Nel caso esaminato, la società ricorrente contava sei dipendenti e un capitale sociale di 10 mila euro. Numeri che, secondo il giudice, la collocano chiaramente nel perimetro delle PMI, non in quello delle istituzioni finanziarie oggetto delle esclusioni europee.
È qui che la pronuncia assume un valore sistemico
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha già spostato il baricentro dell’agevolazione dalla classificazione Ateco alla dimensione aziendale. E la successiva Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha incluso espressamente le agenzie di assicurazione nel perimetro operativo della misura, introducendo un’interpretazione autentica per i codici Ateco 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04, limitando il recupero degli sgravi al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024.
La sentenza chiarisce non solo l’applicabilità diretta della legge di bilancio 2026 per il periodo successivo a luglio del 2022, ma conferma anche la 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨.
In altre parole, il Tribunale riconosce che le agenzie assicurative, se in possesso dei requisiti dimensionali, potevano legittimamente accedere agli sgravi già prima dell’intervento chiarificatore del legislatore. Una lettura che supera l’automatismo dell’esclusione basata sul solo codice Ateco e valorizza la natura effettiva dell’attività svolta.
In questo contesto va messo in rilievo il ruolo del prof. avvocato Alberto Pizzoferrato, consulente di ANAPA Rete ImpresAgenzia, che ha difeso la società ricorrente e sostenuto fin dall’inizio la tesi della non assimilabilità delle agenzie alle imprese finanziarie in senso stretto.
La sentenza non rappresenta solo una vittoria giudiziaria, ma rafforza la correttezza della linea sindacale e istituzionale portata avanti da ANAPA nella vicenda “Decontribuzione Sud” e “Under 36”, sempre a tutela della categoria con coerenza e responsabilità. «Non appare sufficiente la coincidenza del solo Codice Ateco posseduto per poter ritenere legittima l’esclusione», si legge nella motivazione, che sottolinea come le agenzie non svolgano attività finanziaria in senso proprio.
La sentenza ha così rimesso al centro la sostanza economica dell’impresa e non una classificazione prettamente formale. In un comparto che vive di margini ridotti e di equilibrio occupazionale delicato, la certezza del diritto non è un dettaglio.
La decisione del Tribunale di Pescara potrebbe ora costituire un precedente significativo in contenziosi analoghi e contribuire a stabilizzare definitivamente l’interpretazione della norma. Per il mondo delle assicurazioni, e in particolare per le agenzie del Sud, si tratta di un passaggio che va oltre la singola causa: è un riconoscimento del loro ruolo imprenditoriale autonomo e della piena legittimità nell’accesso agli strumenti di sostegno previsti dall’ordinamento.
A cura di Vincenzo Giudice