Le pronunce del MinLav e della DTL di Genova. La giurisprudenza e “la querelle” sulle organizzazioni più rappresentative. Gli arretrati ed i minimi contributivi. I rischi e le sanzioni
A quasi un anno e mezzo di distanza dalle “firme separate”, continuano i dubbi su quale CCNL applicare ai propri dipendenti all’interno della Categoria, sospesa tra il rispetto delle regole in ossequio alla continuità e la “rottura” rappresentata da un contratto, quello SNA, che dopo la dissociazione dai precedenti contratti comuni appare meno remunerativo per i dipendenti.
Incontriamo Paolo Iurasek(nella foto), vice presidente di ANAPA Rete ImpresAgenziacon delega all’area legale e contrattualistica per chiarirci qualche dubbio e scoprire che…
Dott. Iurasek, qual è il contratto di riferimento?
La domanda è diretta e la risposta apparentemente semplice: il contrattoANAPA–UNAPASS. Lo afferma anche la Direzione Territoriale del Lavoro di Genova che il 9/9/2015 nel verbale unico di accertamento stabilisce che “si ritiene maggiormente rappresentativo il rinnovo del CCNL siglato da Cisl – Fiba, Cgil – Fisac, Uil – Uilca, Anapa,Unapass e Fna”.
Perché?
L’affermazione nasce dalla considerazione relativa alle “organizzazioni sindacali comparativamente o maggiormente rappresentative”ribadita dal Ministero del Lavoro nella lettera del 24/03/2015. ANAPA e quella volta UNAPASS, rappresentando circa il 20% degli agenti, 14 gruppi agenti ed il 65% della raccolta premi hanno scelto di stipulare un contratto in continuità con i precedenti insieme alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (Cisl – Fiba, Cgil – Fisac, Uil – Uilca, e Fna) che a loro volta raccolgono 8500 iscritti su 45.000. SNA ha scelto, rompendo con il passato, di stipulare con Fesica e Fisals che al momento, però, non avevano mai trattato contratti del settore assicurativo nè localmente nè a livello nazionale e che non avevano iscritti in ambito assicurativo.
Pareri autorevoli sostengono tuttavia che il tasso di sindacalizzazione delle Agenzie è pari a zero.
Se ci riferiamo agli iscritti Fesica e Fisals al momento della stipula del contratto, probabilmente sì, negli altri casi mi pare sia un’affermazione parziale.
Cosa significa che un contratto è quello di riferimento?
Che indipendentemente dall’adesione ad un contratto o all’altro, le retribuzioni minime prese a riferimento per l’applicazione dei contributi previdenziali sono quelli del contratto di riferimento come affermano sia la Corte Costituzionale che quella di Cassazione (rispettivamente 26/3/2015 n. 51 e 4/8/2014 n. 17583), cioè quelli di ANAPA-UNAPASS.
Quindi?
Per evitare sanzioni è necessario che le retribuzioni minime applicate anche da chi aderisce al CCNL SNA siano quelle del CCNL ANAPA-UNAPASS. Peraltro già la DTL di Genova nel verbale di cui sopra aveva stabilito in tal senso.
E gli arretrati? Chi applica il CCNL SNA non è tenuto a pagare gli arretrati?
Sì, è tenuto comunque a pagare gli arretrati. Il diritto del dipendente non viene meno e può essere fatto valere fino a cinque anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a meno che non ci si trovi in un’Agenzia che ha più di 16 dipendenti dove il diritto si prescrive anche in costanza di rapporto.
Ma allora le differenze a cosa servono?
Praticamente a nulla. I minimi devono essere quelli del CCNL ANAPA-UNAPASS, gli arretrati sono dovuti, i rischi sono tutti a carico degli Agenti sia per le sanzioni che per le cause che possono radicarsi anche a distanza di anni. Certo rimane la cd. “libertà sindacale” ma l’esercizio è sicuramente rischioso e nel lungo termine.
E per il futuro?
E’ evidente che una volta assorbiti i requisiti minimali del CCNL di riferimento ANAPA-UNAPASS negli aumenti contrattuali SNA, anche per le agenzie che applicheranno il contratto SNA non sarà più possibile evitare a livello contrattuale l’ingresso dei minimi retributivi del CCNL ANAPA-UNAPASS.
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