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NewsletterNewsletter n.1 del 11/01/2016 - REGOLAMENTO IVASS SEMPLIFICAZIONI (N.8 DEL 3 MARZO 2015): VADEMECUM PER I MODELLI 7A e 7B.

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 1 del 11 gennaio 2016






















Agli Associati di ANAPA Rete ImpresAgenzia

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli agenti di assicurazione interessati


REGOLAMENTO IVASS SEMPLIFICAZIONI (N.8 DEL 3 MARZO 2015): VADEMECUM PER I MODELLI 7A e 7B.

Care colleghe, cari colleghi,

come noto l’IVASS ha emanato il 3 marzo 2015 il Regolamento n.8, più noto come “Regolamento semplificazioni”, concernente “la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela”, in attuazione dell’art. 22, comma 15 bis, D.l. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012.
Come precisato dalla Relazione IVASS che ha accompagnato il Regolamento del 3 marzo 2015, la finalità dell’art. 22, comma 15 bis citato e, di conseguenza, del Regolamento n. 8 è quella di realizzare una semplificazione sia mediante il ricorso all’innovazione tecnologica, che attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.

A tal riguardo riteniamo utile fornire alcune indicazioni pratiche relative all’obbligo di consegna/trasmissione dei modelli 7A e 7B, anche sotto forma di FAQ, in modo da agevolarne la comprensione da parte degli agenti interessati.

MODELLO 7A
Il modello 7A di “comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” fa parte dei documenti che devono essere messi a disposizione dei contraenti prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, in adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale.
E’ previsto l’obbligo per gli intermediari di affissione del modello 7A nei propri locali, in posizione e con caratteri grafici di particolare visibilità ed evidenza, e non più di consegna manuale, fatta eccezione per l'offerta fuori sede o per l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, casi in cui il modello 7A dovrà essere consegnato o trasmesso.

Quando è necessario consegnare o trasmettere Il modello 7A, tale adempimento deve essere effettuato una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti sottoscritti dal cliente e salvo che detto modello subisca variazioni delle informazioni contenute.

L'intermediario, per dimostrare l'adempimento degli obblighi in questione, deve conservare apposita dichiarazionesottoscritta dal cliente oppure, nel caso di trasmissione dei documenti via e-mail, provare il corretto invio della posta elettronica all'indirizzo indicato dal cliente.

MODELLO 7B
Con il modello 7B l’intermediario comunica al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o - qualora non prevista - del contratto, le informazioni generali sull’intermediario, le informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi e quelle relative agli strumenti di tutela a disposizione del contraente. Il modello va consegnato (o trasmesso, in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza) una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti sottoscritti dal cliente e salvo che detto modello subisca variazioni delle informazioni contenute.

L'intermediario, per dimostrare l'adempimento degli obblighi in questione, deve conservare apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente oppure, nel caso di trasmissione dei documenti via e-mail, provare il corretto invio della posta elettronica all'indirizzo indicato dal cliente.

FAQ

1. D: Voglio proporre un contratto ad un cliente/contraente nuovo. Devo consegnare/trasmettere il modulo 7B al cliente?

R: Sì, sempre (v. art. 49, comma 2, Reg. ISVAP 5/2006 come modificato dal Reg. IVASS 8/2015).

2. D: Voglio proporre un rinnovo di polizza o la stipula di un contratto ad uncliente/contraente già censito (che ha almeno un contratto attivo o non attivo). Devo consegnare/trasmettere nuovamente il modulo 7B al cliente?

R: No. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, il modello 7B deve essere consegnato o trasmesso solo se vi sono delle variazioni delle informazioni contenute nel documento 7B rispetto a quelle già in possesso del cliente e contenute nel medesimo allegato ricevuto in occasione della conclusione dei precedenti contratti.(v. art. 49, comma 2 bis, Reg. ISVAP 5/2006 inserito dal Reg. IVASS 8/2015).

3. D: Quali informazioni contenute nell'allegato 7B potrebbero essere variate rispetto a quelle in possesso del cliente e quindi devono essere portate a conoscenza del medesimo tramite la consegna/trasmissione di un nuovo modulo 7B prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione?

R: L’art. 49 del Reg. ISVAP n. 5/2006 (come modificato dall’art. 12 del Reg. n. 8/2015) si riferisce genericamente “alle variazioni delle informazioni” contenute nei modelli 7A e 7B, senza aggiungere altro. In tale contesto, è più prudente ritenere che le variazioni possano riguardare tutte le informazioni contenute nel 7B (v. allegato 7B al Reg. IVASS 8/2015).

4. D: Il nuovo modello 7B, a differenza di quello consegnato in adempimento della previgente normativa, contiene informazioni aggiuntive quali, ad esempio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Agenzia presso cui opera l'intermediario. Sarà, pertanto, necessario utilizzare il nuovo modello al prossimo contatto con clienti già in essere?

R: Sì. A partire dal 14 ottobre 2015 (e, cioè, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del Reg. IVASS n. 8/2015, termine previsto per l’adempimento dell’obbligo di dotarsi di indirizzo PEC) sia ai nuovi clienti che a quelli già in essere, al primo contatto utile, devo consegnare il nuovo modello 7B. In occasione dei successivi contatti con il cliente, se non sono variate le informazioni contenute, non consegnerò lo stesso modello 7B in quanto già in possesso del cliente.

Cordiali saluti.

ANAPA – Rete ImpresAgenzia

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