Roma, 13 settembre 2024
(Prot. n. 6-CIR/2024)
Agli Associati di ANAPA
Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali
Agli Agenti di assicurazione interessati
Loro sedi
Oggetto: Contributo annuale di vigilanza 2024
Care colleghe e cari colleghi,
attraverso il Provvedimento n. 148 emesso il 13 settembre 2024 (che potrete leggere cliccando qui…) l’ IVASS ha fissato le modalità e i termini di pagamento del contributo di vigilanza per l’anno 2024.
La misura del contributo, al cui pagamento sono tenuti tutti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (persone fisiche e giuridiche), anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI alla data del 30 maggio 2024, è stabilita come segue:
Sezione A – agenti di assicurazione
Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento del contributo al più tardi entro il prossimo 12 ottobre (30 giorni dalla data del provvedimento n. 148 del 13/09/2024).
I contributi, ricorda l’Istituto, devono essere pagati dagli intermediari mediante il sistema pagoPA, tenendo presente quanto segue:
Al primo accesso digitare con carattere minuscolo il proprio codice fiscale sia come username che come password; il sistema poi consentirà la creazione di una password individuale;
I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Attraverso lo stesso portale https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.
Per informazioni sulle modalità di pagamento o in caso di difficoltà di accesso al portale, si può inviare una email a unipay-tr@unimaticaspa.it oppure chiamare il numero verde 800.669685 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Cordiali saluti.
ANAPA Rete ImpresAgenzia
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