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Dicono di noiIvass vince al TAR 4-1 sul ricorso dello SNA. Su Preventivass ANAPA si è rivolta al MISE e ad AGCM già nel 2022

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C’era molta attesa per la decisione del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dallo Sna e dai gruppi agenti U.A.A. – Unione Agenti Axa, G.A.Z su Preventivass, il preventivatore Rc Auto online realizzato dall’Ivass, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico.

Il ricorso presentato del sindacato nazionale agenti si fondava su una presunta disparità di trattamento introdotta dall’Ivass, attraverso l’obbligo in capo agli agenti plurimandatari di presentare ai clienti, a partire dal 1° marzo 2023, le offerte di tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al “contratto base”, che riguarda le coperture minime. Un’operazione da farsi utilizzando Preventivass.

Una disposizione profondamente ingiusta secondo lo Sna, penalizzante per gli agenti plurimandatari e fonte di disparità nel mercato, visto che i broker sono stati esclusi dall’obbligo.

Il provvedimento del Tar del Lazio ha di fatto smontato questa tesi escludendo qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento tra agenti e broker.

Viene quindi confermata la disposizione, secondo Regolamento Ivass, che dal prossimo mese di marzo obbliga gli intermediari a informare i clienti sull’ammontare dei premi del contratto base delle polizze Rc Auto di tutte le compagnie rappresentate.

Entrando maggiormente nel dettaglio della sentenza, secondo il Tar “non ricorre la predicata ingiustificata disparità di trattamento, attesa l’evidente diversità delle posizioni che caratterizzano l’agente monomandatario e quello plurimandatario”.

Infondata anche la censura secondo cui il regolamento Ivass (l’articolo 11, lett. a e b), comporterebbe una sostanziale duplicazione delle attività richieste agli agenti.

Chiarito che secondo il Tar il Regolamento Ivass applica la norma primaria, è stata comunque accolta una delle cinque doglianze dello Sna: l’unica sollevata dall’Unione Agenti AXA e dal Gruppo Agenti Zurich, che possono quindi cantar vittoria essendo riusciti a fermare l’Ivass.

Il Tar ha infatti integralmente accolto il ricorso proposto dai due Gruppi Agenti, ai quali si è aggiunto lo Sna, annullando l’articolo 11, comma 1, lett. c) del Regolamento Ivass n. 51/2022. La norma annullata prevedeva che “in caso di conclusione di un contratto Rc Auto”, gli intermediari “raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio Preventivass”.

Avvertita la “sostanziale oscurità e irragionevolezza” dell’articolo 132-bis, comma 4, cod.ass.priv., il Collegio ha pienamente condiviso i motivi del ricorso, incentrati sull’illegittimità della scelta di Ivass di disciplinare la forma della “dichiarazione” prevista, in assenza di espressa delega legislativa ed di un’idonea valutazione di impatto regolamentare, “imponendo, a carico degli operatori, un obbligo ingiustificato, sproporzionato e irragionevole, illegittimamente esteso, oltre che alla prima stipula della polizza, anche ai rinnovi”.

Insomma, l’Ivass avrebbe esercitato un potere regolamentare non conferito dalla norma primaria, neppure in forma implicita. In conseguenza di ciò, il Tar di Roma ha affermato che la definizione delle formalità sull’idonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate in merito.

Il medesimo principio di diritto anche nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato da SNA nel solo punto coincidente con l’unico contestato da UAA e GAZ, ivi cogliendo l’occasione per chiarire che gli obblighi portati dall’articolo 132-bis Cod. Ass. Priv. gravano, oltreché sugli agenti mandatari, sui rispettivi collaboratori.

Alla fine, resta sempre forte l’impressione di una eccessiva burocratizzazione dell’attività e di un superamento dei limiti della norma primaria, mentre restano ancora aperti diversi problemi, a partire dai subagenti.

“È chiaro che a fronte di questa situazione – afferma Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia – emerge chiaramente la necessità di attivare una modalità di confronto preventivo tra l’Istituto e i protagonisti del mercato, oltre a una visione meno rigida delle norma primaria dell’Europa che risponde a logiche di mercato diverse da quello italiano dove la figura dell’agente è largamente predominante”.

Sulla questione del Preventivass ANAPA è stata la prima a muoversi subito dopo la presentazione del 13 gennaio 2022, rivolgendosi al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari.

Inoltre, ANAPA ha chiamato in causa anche l’AGCM per giungere a una sospensione cautelativa del Regolamento e per sollecitare il Parlamento a chiarire la norma primaria in modo tale da rispettare la tutela della concorrenza e del mercato.

“Nell’attesa della pronuncia di MISE e AGCM – conclude Cirasola – invitiamo Ivass a sospendere l’entrata in vigore del Regolamento”.

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