L’obbligo per l’intermediario di registrare le telefonate
Tra i nodi più spinosi, il dubbio relativo a cosa fare in caso di attività di intermediazione svolta parzialmente con mezzi di comunicazione a distanza relativamente all’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche. Su questo specifico punto, l’Ivass ha detto di aver avviato “una riflessione più ampia sulla disciplina delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche valutando eventuali futuri interventi regolamentari che saranno, in coerenza con le disposizioni di cui al regolamento n. 3/2013, oggetto di pubblica consultazione”.
Nelle more di una eventuale revisione regolamentare, l’Ivass precisa che “resta fermo che l’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 83 del regolamento n. 40/2018 sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui la distribuzione di polizze sia organizzata per essere effettuata integralmente con mezzi di comunicazione a distanza, e non nei casi in cui, per la concreta organizzazione dell’intermediario, fasi del processo di promozione e collocamento avvengono in via ordinaria in presenza.
L’apprezzamento di Anapa
Alla luce dei vari aspetti chiariti nel documento di Ivass, Anapa Rete ImpresAgenzia ha espresso il proprio apprezzamento per questa iniziativa. Secondo l’associazione, “è stata data una risposta positiva ad alcune delle richieste che Anapa aveva sollevato nei mesi scorsi”. Le risposte alle Faq, però, si legge in una nota, “contengono i chiarimenti rispetto a quesiti di interesse generale per il settore assicurativo; non includono dunque risposte a istanze che richiedono modifiche alle diposizioni Ivass, per le quali “è comunque necessario avviare procedure di pubblica consultazione, come previsto dal Regolamento Ivass 3/2013”.
Tra le istanze rimaste in sospeso, “ci sono alcune importanti questioni sollevate da Anapa, riguardanti soprattutto le disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi, che attualmente penalizzano gli agenti di assicurazione (iscritti alla sezione A del Rui), nonché le disposizioni sulla pubblicazione delle provvigioni”. Quest'ultimo obbligo, non previsto dalla direttiva Idd sulla distribuzione assicurativa, può a giudizio dell'associazione rivelarsi fuorviante per i clienti, “per i quali ciò che importa, in definitiva, è il prezzo finale del servizio assicurativo prestato (comprensivo delle provvigioni) e la qualità delle garanzie acquistate. Bene ha fatto il legislatore europeo – sottolinea l’associazione – a limitare gli obblighi di comunicazione alla natura della remunerazione senza includere nell'obbligo anche il dettaglio sul quantum. Sono problematiche importanti sulle quali
Anapa continuerà a esercitare una costante pressione anche nei prossimi mesi”.
L'associazione degli agenti plaude soprattutto al chiarimento dell’Ivass sulle fattispecie di violazioni comportamentali considerate "di maggiore gravità", tali da giustificare la "revoca" del rapporto con l'intermediario da parte della compagnia mandante. Anapa sottolinea di essere stata l'unica organizzazione sindacale a chiedere questa istanza, ed esprime la propria soddisfazione per aver visto accolta la propria sollecitazione da parte di Ivass, che ha precisato come simili violazioni debbano essere "reiterate" per imporre la rescissione del rapporto, “così da evitare che un singolo episodio, suscettibile di essere diversamente valutato a un esame più attento, possa avere gravi ripercussioni per un agente assicurativo”.
Ugualmente positivo è il giudizio di Anapa per quanto riguarda gli obblighi di registrazione della conversazione telefonica.