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Rassegna stampaDeducibilità della rivalsa - Cassazione ordinanza n. 29987 del 25 Ottobre 2021- Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia n. 8 del 28 ottobre 2021

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 8 del 28 ottobre 2021

             Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali


             Agli organi direttivi di ANAPA


             Agli associati di ANAPA


             A tutti gli agenti di assicurazione interessati


 

Oggetto: deducibilità della rivalsa - Cassazione ordinanza n. 29987 del 25 Ottobre 2021

 

Care colleghe e cari colleghi,

 al fine di tenerVi costantemente aggiornati, ripotiamo di seguito il commento del dr. Davide Giuliano, dottore commercialista, consulente fiscale di Anapa Rete ImpresAgenzie, alla recente ordinanza della Cassazione relativa alla deducibilità della rivalsa (clicca qui Ordinanza Cassazione per leggere la versione integrale).

 La disciplina ad oggi applicabile in merito alla deducibilità della rivalsa è che le somme in questione configurano avviamento e quindi deducibili in 18 periodi di imposta nel presupposto che l’ammontare del debito per l’agente che subentra è commisurato all’indennità corrisposta dalla Compagnia di assicurazione all’agente cessato e, pertanto, correlabile al periodo di durata dell’attività di quest’ultimo. In sostanza il subentrante “pagherebbe” la possibile maggiore redditività del portafoglio clienti derivante dalla consolidata esperienza acquisita sul mercato.

 Una lettura diversa considera le somme corrisposte a titolo di rivalsa come un onere pluriennale il cui costo va ripartito nel tempo, da un punto di vista civilistico, secondo la quota maturata per ciascun anno corrispondente alla rata annuale dovuta.

Ne conseguirebbe l’applicazione della disposizione residuale dell’art. 108, comma 1 del TUIR, secondo cui le spese sono ripartibili per la quota maturata in ciascun esercizio.

Questa seconda interpretazione, più favorevole agli agenti, non viene però condivisa dall’Agenzia delle entrate e, ad oggi, non ha giurisprudenza favorevole che la sostenga.”

Questa l’ultima risposta dello scrivente ad un quesito di un associato in merito alla deducibilità della rivalsa.

Purtroppo questa interpretazione restrittiva per il contribuente è stata ora confermata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29987 del 25 Ottobre 2021, che afferma in maniera inequivocabile che tale costo, assimilabile all’avviamento, deve venire spesato in 18 annualità.

Pertanto se fino a pochi giorni fa si sapeva di rischiare un contenzioso operando in maniera difforme, ma non vi erano pronunce della Suprema Corte che si pronunciassero in un senso o nell’altro, ora il rischio permane aggravato dal fatto che nei primi gradi di giudizio, L’Agenzia delle Entrate potrà produrre questa sentenza della Cassazione a lei favorevole.

 Cordiali saluti.

ANAPA Rete ImpresAgenzia

Allegato:

Ordinanza Cassazione