COMUNICATO STAMPA
ANAPA INCONTRA IVASS SUL PROVVEDIMENTO 97 E REGOLAMENTO 45
Un dialogo costruttivo per creare un terreno comune di regole, ma senza nuovi e onerosi carichi per gli agenti. Anche gli agenti possono farsi pagare la consulenza Si è tenuto recentemente in modalità digitale il confronto tra IVASS e Anapa Rete ImpresAgenzia, richiesto dall’associazione guidata da Vincenzo Cirasola, sul Provvedimento n. 97 e Regolamento n. 45 del 4/08/2020 emessi da IVASS, che hanno modificato e integrato alcuni regolamenti e disposizioni già in essere e che entreranno in vigore il prossimo 1-04-2021.Per l’associazione le maggiori criticità e i nodi da sciogliere riguardano principalmente il Provvedimento n. 97, nelle misure relative a seguenti 3 punti: la consulenza obbligatoria e facoltativa a pagamento, l’indicazione dell’incentivo sui prodotti vita e la registrazione telefonica, temi che sono stati anche oggetto di approfondimento nell’ultimo ANAPA On Web tenutosi lo scorso 21 gennaio, organizzato dalla Giunta Regionale del Veneto.La consulenza obbligatoria prevede che la prestazione di consulenza sia fornita per la vendita dei prodotti IBIPs, (Insurance-Based Investment Products), ossia prodotti di investimento assicurativo considerati complessi (come le polizze vita di ramo I e III che sono quelle maggiormente collocate), per evitare che l’intermediario collochi prodotti non adeguati al profilo dell’assicurato. Questo aumenterebbe gli oneri e le responsabilità per gli intermediari, nonché la difficoltà di recuperare molte informazioni dai clienti, che gli stessi non sono sempre disposti a fornire.Il lato positivo della nuova normativa è la possibilità da parte dell’intermediario di poter offrire al cliente che lo richieda, in fase successiva alla vendita, una consulenza a pagamento, come servizio aggiunto personalizzato. Per questa nuova opportunità, che sul piano politico è un grande risultato per la categoria degli agenti, da valutare però soggettivamente sul piano pratico, ANAPA raccomanda tutti i Gruppi Agenti di verificare che l’attuale mandato di agenzia non preveda esplicite inibizioni per farsi pagare dal cliente la specifica consulenza prevista dal Codice delle Assicurazioni (art. 119ter- 4°comma) e dal Provvedimento 97 (art. 68-septies