come ben saprai lo scorso 14 luglio ANAPA Rete ImpresAgenzia, all’indomani dell’uscita dello spot televisivo realizzato da Prima. it, che ledeva la professionalità degli agenti, presentò un esposto (
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Adesso siamo assai lieti di comunicarti che, dopo un lungo processo istruttorio per il quale la nostra associazione è stata molto attiva sin dall’inizio (e nel corso del quale ha fornito un contributo fondamentale), finalmente lo scorso 11 maggio l
’Antitrust ha deliberato il provvedimento contro Prima Assicurazioni S.p.a., impartendo alla stessa una sanzione amministrativa di € 250.000, vietando “
la diffusione e continuazione” degli spot. La sanzione comminata era maggiore, ma è stata ridotta a fronte del bilancio in perdita presentato da Prima.
Nel merito l’Autorità ha valutato “
scorretta” la pratica commerciale adottata da Prima nelle condotte del sito e dello spot televisivo “
in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee, mediante informazioni diffuse in modo ingannevole ed omissivo, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista”. L’Autorità pone l’obbligo a Prima di comunicare entro 90 giorni “
le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida”.
Si precisa inoltre che “
nei risparmi vantati dalla parte attraverso il confronto con i premi medi del resto del mercato…”, di cui ANAPA ha prontamente contestato la veridicità fornendo all’Antitrust in fase di audizione prove documentali, “
non appaiono evidenze sufficienti dell’assolutezza della convenienza dell’offerta come prospettato nei claim del sito” ponendo “
un’assoluta indeterminatezza del risparmio promesso” a favore del consumatore. (c.f.r. punto 50 a p.19 del provvedimento).
Per completezza d’informazione alleghiamo integralmente il provvedimento dell’Antitrust (n. prot. 0044109
clicca qui per leggere...) che t’invitiamo a leggere con attenzione, poiché dai contenuti emerge come il procedimento tempestivo messo in atto da ANAPA Rete ImpresAgenzia sia stato efficace, nonostante poi siano intervenuti a distanza di mesi altri soggetti ammessi successivamente al procedimento.
ANAPA Rete ImpresAgenzia, assistita dal legale Avv. Raffaela Grisafi, dello studio legale del prof. avv. Cristiano Iurilli, è stata infatti l'unico soggetto le cui memorie ed evidenze acquisite dall’Autorità sono espressamente richiamate nel provvedimento dell'Autorità (c.f.r. p. 6 e 10, nonché il punto 36 del provvedimento sanzionatorio a p. 15 e 16 “
Le argomentazioni di ANAPA”). Il nostro legale specifica infatti che la norma che l’Antirust ritiene sia stata violata e che dunque comporta la sanzione, è proprio quella indicata dalla nostra Associazione, ossia la violazione della disciplina di cui agli art.18 e seguenti Codice del Consumo con riferimento proprio alle pratiche ingannevoli.
ANAPA ha infatti adottato una precisa strategia procedurale e giuridica: valorizzare le norme poste a tutela della corretta concorrenza e della tutela della clientela finale. Rimane ora a Prima la possibilità di impugnare dinnanzi al TAR Lazio il provvedimento dell’Autorità.
Ci dispiace tuttavia constatare che l’IVASS, alla quale ANAPA aveva inviato per conoscenza copia dell’esposto promosso il 14-07-2016, non abbia mai risposto né a Noi né tanto meno alla richiesta di parere da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato entro i termini previsti, lasciando l’onere di tutelare i diritti della nostra professionalità e dei consumatori ad altri.
Certi che apprezzerai quest’ennesima dimostrazione che ANAPA Rete ImpresAgenzia ha fatto tutto il possibile per difendere l’immagine degli agenti e tutelare gli interessi dell’intera categoria, a prescindere della sigla sindacale di appartenenza, Ti chiediamo un personale contributo per rafforzare la nostra associazione.
Con i migliori saluti.