ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Rappresentatività CCNL: le sentenze di Trento e l’ammissione su“zero” iscritti.

20/07/2026

Condividi

1783586587487

Rappresentatività CCNL: le sentenze di Trento e l’ammissione su “zero” iscritti.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con le sentenze n. 106 e 107 è entrato nel merito di una controversia spinosa che denunciamo da anni. Commentiamo la sentenza pubblicata il 29.06.2026, che, dopo averla letta, fornisce spunti politicamente “imbarazzanti”.
In primis è evidente come il TAR Trento abbia fissato un principio che potrebbe avere riflessi anche in altri contesti analoghi, determinando un problema serio per tutte quelle agenzie che applicano ai propri dipendenti il CCNL SNA.
Nella fattispecie, due agenzie di assicurazioni costituite sotto forma societaria, pur avendo sostenuto importanti spese per ristrutturazioni e investimenti, non hanno potuto presentare domanda di accesso a contributi pubblici perché il loro CCNL (J154) non era nell’elenco dell’Ente cui è stata rivolta la domanda.
Le sentenze del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento confermano che questa esclusione è legittima. Le implicazioni operative sono su più vasta scala rispetto a quelle “circoscritte” che la propaganda dello SNA vorrebbe far credere. Le Imprese che intendono accedere agli aiuti pubblici devono verificare che il CCNL applicato sia incluso nell’elenco provinciale che normalmente contempla i CCNL più rappresentativi.
Le sentenze specificano che il contratto collettivo stipulato deve rientrare nella sfera di quelle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo senso il contratto CCNL SNA non è stato considerato tale rispetto a quello di Anapa.
Le sentenze del TAR Trento, contrariamente a quanto sostiene SNA, specificano che per “livello di rappresentatività” non si può far riferimento soltanto all’indicatore della “diffusione applicativa” ma occorre rifarsi anche ad altri criteri che più in generale potrebbero essere: la media ottenuta nelle elezioni delle RSU, le deleghe ottenute per le vertenze di lavoro, le pratiche INPS per la disoccupazione, la maggiore diffusione e radicamento territoriale e il numero delle adesioni associative ai sindacati stipulanti.
Lo SNA sminuisce la sentenza perché a suo dire “una parte significativa della decisione riguarda questioni di carattere procedurale, poiché la Provincia e Anapa avevano eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che avrebbe dovuto essere proposto contro le deliberazioni adottate nel 2024 e non contro il loro aggiornamento del 2026”.
Questa ricostruzione, tuttavia, produce effetti opposti rispetto a quelli auspicati.
In linea generale, non esiste una norma nazionale che imponga agli Enti pubblici di aggiornare o pubblicare con una cadenza prestabilita un elenco dei CCNL “validi e rappresentativi” ai fini dell’accesso a contributi pubblici. Se si tratta di bandi regionali, provinciali o di altri enti pubblici, è il singolo bando o il relativo regolamento a stabilire se debba essere pubblicato un elenco dei CCNL ammessi e/o con quale frequenza tale elenco debba essere aggiornato (ad esempio annualmente, a ogni bando o in occasione di modifiche normative).
Questo significa che a tutt’oggi il CCNL (J154) potrebbe essere stato già escluso da molti enti ai fini dell’accesso ai contributi pubblici, per cui non è più possibile accedervi se non si è eccepito nulla all’atto della delibera di esclusione.
Ma dalla lettura della sentenza, gli spunti “imbarazzanti” non finiscono mica qui.
Vengono infatti richiamate le memorie dello SNA che dichiara: “la categoria dei dipendenti degli Agenti di Assicurazione presenta un tasso di sindacalizzazione pari a zero sia come affiliazioni alle confederazioni FISA-CGIL, FIRST-CISL e UILCA-UIL, sia come affiliazioni alla FESICA-CONFSAL e alla FISALS-CONFSAL, per cui nessun sindacato è in grado di dimostrare un apprezzabile numero di iscritti, né tantomeno di rappresentanti sindacali aziendali eletti dai lavoratori.”
Lo SNA ammette candidamente che ad oggi nessun dipendente di agenzia è iscritto alla FESICA-CONFSAL ed alla FISALS-CONFSAL, sigle con le quali ben dodici anni fa ha tirato “fuori dal cilindro” un CCNL dipendenti (difficile pensare che all’epoca la situazione fosse diversa in termini di adesioni !).
L’analogo assunto dello SNA, che vorrebbe zero iscritti anche per le sigle confederali FISA-CGIL, FIRST-CISL e UILCA-UIL, viene (con esercizio logico) superato dalla stessa sentenza del TAR che contrappone il principio generale di maggior rappresentatività. Nella sentenza infatti vengono richiamati molteplici parametri in tal senso che, senza dubbio, contraddistinguono le Federazioni di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL la cui rappresentatività deriva anche dal XXV rapporto CNEL che conferma una copertura di oltre il 96% del settore privato.
Per assurdo, se su tutto il territorio nazionale, le sigle confederali annoverassero anche un solo dipendente iscritto…potrebbero già considerarsi più rappresentative.
Ancor più imbarazzante è apprendere dalla sentenza che un importante Gruppo Agenti, con il quale lo SNA sbandiera una piena “comunione d’intenti”, non si sia costituito in giudizio “pur ritualmente reso notificatario del ricorso”.
Questo GAA ha ritenuto di non partecipare al procedimento amministrativo e quindi di non “provare” a difendere né gli interessi dei propri colleghi iscritti, né tantomeno gli interessi dello SNA presso il quale risulta comunque accreditato.
Ognuno tragga le proprie conclusioni, ma se fossimo intermediari assicurativi, per i nostri dipendenti di sicuro NON opteremmo per l’applicazione del Ccnl SNA. Non a caso, la differenza in termini di applicazione con il CCNL di Anapa, si è oramai ridotta a poche centinaia e ciò sta a testimoniare come la categoria, ivi compresi gli stessi iscritti SNA, abbia ben compreso le criticità di questo Contratto collettivo voluto dallo Sna.
P.S.:  Negli anni, l’invio delle nostre mail e newsletter, ha sempre rappresentato un momento di grande sofferenza per chi pubblicamente dichiara dal palco che i dipendenti “hanno un interesse conflittuale con quello degli agenti”. Una frase eloquente, che in qualche modo giustifica la nascita di quel Ccnl penalizzante per i dipendenti delle agenzie. Dipendenti visti come una “controparte” insomma, piuttosto che come colonna portante delle stesse agenzie.