ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Provvedimento IVASS n. 144/2024 – aggiornamento indicazioni operative a seguito di chiarimenti IVASS (Circolare n. 9 del 26 giugno 2026)

26 giugno 2026

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Roma, 26 giugno 2026

(Prot. n. 9-CIR/2026)

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli organi direttivi di ANAPA

Agli associati di ANAPA

Agli Agenti di assicurazione interessati

Loro sedi

Oggetto: Provvedimento IVASS n. 144/2024 – aggiornamento indicazioni operative a seguito di chiarimenti IVASS

Care Colleghe, cari Colleghi,

Gentili Presidenti dei Gruppi Agenti,

facciamo seguito alla nostra circolare del 24 giugno u.s. (Prot. n. 8-CIR/2026) relativa agli adempimenti connessi alla nomina del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, previsti dal Provvedimento IVASS n. 144/2024, che ha modificato il Regolamento IVASS n. 44/2019.

A seguito di un riscontro fornito da IVASS su specifici quesiti interpretativi, riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni integrative, utili a meglio orientare gli associati nell’applicazione della disciplina. 

  1. Imprese individuali e società con amministratore unico 


IVASS ha chiarito che non è necessario un Atto formale di nomina del Consigliere responsabile nei seguenti casi: 

  • imprese individuali; 
  • società di capitali con amministratore unico; 
  • società di persone con unico socio amministratore. 

 

In tali ipotesi, le relative funzioni sono svolte direttamente dal titolare o dall’amministratore unico, come già previsto dalla normativa vigente. 

Attenzione: l’assenza dell’obbligo di nomina non esonera dagli adempimenti sostanziali, che restano pienamente applicabili. 

  1. Adempimenti nelle società di capitali

 

In occasione della nomina ad amministratore unico per la prima volta ed a ogni successivo rinnovo (compreso l’amministratore unico già in carica al 30/06/2026), l’amministratore è tenuto a:

  • effettuare entro 30 giorni dalla nomina, un’autovalutazione dei requisiti di idoneità alla carica, limitatamente a onorabilità e professionalità (e non anche di indipendenza);
  • operare sulla base di una (anche sintetica) politica aziendale approvata precedentemente sui requisiti di idoneità alla carica; 
  • predisporre e trasmettere a IVASS (all’indirizzo ispettorato@pec.ivass.it) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: 
    • il possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza con specifico riferimento in merito alla ricorrenza o meno delle circostanze di cui agli art. 3, 4 e 5 del DM 88/2022; 
    • il possesso dei requisiti di professionalità in merito alla sussistenza dell’iscrizione in sez. A) in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione e all’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale con indicazione dettagliata dei corsi (anche in materia di antiriciclaggio) nella forma di cui all’art. 87 comma 2 e ss., del Reg IVASS .40/2018corredata dal feedback ricevuto dall’impresa con la quale sussista il rapporto di distribuzione ex art. 14 comma 2 lett. j) del Reg. IVASS 44/2019.

 

  1. Società di capitali con consiglio di amministrazione con pluralità di amministratori

 

Restano confermate le indicazioni già fornite nella precedente circolare. In particolare, in presenza di: 

  • consiglio di amministrazione; 

oppure 

  • due o più amministratori con poteri (anche disgiunti); 

è necessario:

  • individuare un unico Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio; 
  • formalizzare tale individuazione mediante delibera del Consiglio di amministrazione oppure decisione dei soci/amministratori, secondo la forma societaria; 
  • effettuare una valutazione collegiale dei requisiti di idoneità del soggetto designato. 

 

  1. Società di persone

 

Deve essere trasmessa al medesimo indirizzo ispettorato@pec.ivass.it la decisione collegiale con cui tutti i soci amministratori (i soli soci accomandatari nel caso della s.a.s.) hanno designato uno fra loro quale consigliere delegato unitamente alla valutazione collegiale svolta da tutti in merito al possesso dei requisiti di cui sopra.

Le indicazioni contenute nella precedente circolare si basavano su un approccio prudenziale, in attesa di chiarimenti dell’Autorità. 

Alla luce delle precisazioni IVASS: 

  • tale impostazione resta valida nei casi di pluralità di amministratori; 
  • nei casi di amministratore unico o impresa individuale può invece essere applicato il regime semplificato sopra descritto. 

 

Si ricorda che il termine per l’adeguamento resta fissato al 30 giugno 2026. 

ANAPA continuerà a monitorare eventuali ulteriori chiarimenti dell’IVASS e provvederà a darne tempestiva comunicazione. 

Resta a disposizione per ogni supporto operativo. 

 

Con i migliori saluti.

ANAPA Rete ImpresAgenzia

 

Allegato:

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