Circolare n. 4/CIR-2026 del 10/02/2026 – Novità giurisprudenziale sull’art. 1751-bis c.c. (patto di non concorrenza)
10/02/2026
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Roma, 10 febbraio 2026
(Prot. n. 4-CIR/2026)
Agli Associati di ANAPA
Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali
Agli agenti di assicurazione interessati
Loro sedi
Oggetto: Novità giurisprudenziale sull’art. 1751-bis c.c. (patto di non concorrenza)
Care Colleghe, cari Colleghi,
desideriamo informarvi che con l’Ordinanza n. 1226/2026 (vedi allegato) la Corte di Cassazione ha confermato un principio già espresso in precedenza in materia di patto di non concorrenza post-contrattuale previsto dall’art. 1751-bis del Codice Civile consolidando tale orientamento ed imponendo le riflessioni che seguono.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che: “Il patto di non concorrenza è valido anche in assenza di una specifica indennità a favore dell’agente, se liberamente negoziato tra le parti.”
Si parla oggi pertanto di recepire tale orientamento giurisprudenziale con ragionamento asimmetrico rispetto all’interpretazione tradizionale, che riteneva necessaria la previsione di un corrispettivo economico non provvigionale per la validità del patto.
Questo scenario apre nuove prospettive sia per le mandanti che per gli agenti.
Questa decisione potrebbe incidere significativamente sui futuri mandati di agenzia, aprendo la possibilità per le mandanti di inserire clausole di non concorrenza senza prevedere alcuna indennità per l’agente alla cessazione del rapporto.
Invitiamo pertanto gli associati a:
- prestare particolare attenzione alle clausole contrattuali al momento della firma o del rinnovo dei mandati ovvero ad appendici novative;
- confrontarsi con i propri Gruppi Agenti per valutare l’eventuale necessità di interventi negoziali a tutela della categoria.
Inoltre, anche gli agenti titolari che affidano incarichi a collaboratori o subagenti potranno ora prevedere validamente clausole di non concorrenza nei loro contratti (in esclusiva o meno) senza necessariamente corrispondere un’indennità economica.
Si precisa peraltro che la Corte di Cassazione ritiene legittima la mancata previsioni di un corrispettivo purché la “valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia”. Di guisa che deve in ogni caso rinvenirsi nell’accordo un equilibrio contrattuale fra le prestazioni, per il quale, a fronte della non onerosità del patto, siano previste altre utilità o vantaggi per l’agente/subagente.
Tale scenario può rappresentare unitamente alla gestione dei dati un’opportunità per rafforzare l’organizzazione e la stabilità delle reti agenziali, senza dover sostenere oneri economici ulteriori.
In ogni caso, suggeriamo massima attenzione nella sottoscrizione di patti di non concorrenza con le mandanti, soprattutto in assenza di compensi specifici, e invitiamo i colleghi a confrontarsi con i propri Gruppi Agenti per valutare possibili linee guida contrattuali comuni.
Riteniamo che condividere prontamente questo aggiornamento giurisprudenziale sia un segno concreto dell’impegno di ANAPA nell’informare e tutelare gli associati anche su aspetti tecnici e giuridici complessi, fermo restando il costante invito di confrontarvi con il vostro legale di fiducia.
Un cordiale saluto
ANAPA Rete ImpresAgenzia
Allegato: