ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Dicono di noiPreventivatore RCA: Anapa dice no all’obbligo per gli intermediari

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Secondo l’associazione degli agenti assicurativi gli obblighi informativi a carico degli intermediari disposti dall’art. 132 bis del C.A.P. potrebbero essere adempiuti attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale dell’esistenza del PreventIvass che, se utilizzato direttamente dal cliente, mostrerà i premi assicurativi di tutte le Compagnie operanti sul mercato





ANAPA Rete ImpresAgenzia, dopo la presentazione del 13 gennaio u.s. in cui l’IVASS ha illustrato alle associazioni degli intermediari i contenuti del regolamento attuativo di prossima emanazione sul Nuovo Preventivatore Pubblico on line, si è rivolta al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari di esibire il preventivo rca standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato, ad ogni cliente in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Visto che il Nuovo Preventivatore R.C. Auto è ad esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe, infatti, in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le Compagnie operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario.

ANAPA chiede, dunque, che gli intermediari iscritti in sez. A del Rui ed i loro collaboratori siano esonerati dall’obbligo di esibire i preventivi relativi al contratto base offerto dalle imprese di cui sono mandatari, considerandola “un’attività dispendiosa, perlopiù fine a sé stessa e riduttiva rispetto ad un’attività di intermediazione”, poiché i contratti proposti e collocati non possono essere mai peggiorativi rispetto al contratto base RCA.

Inoltre, l’associazione fa notare come, nonostante la IDD si prefigga di promuovere la concorrenza a parità di condizioni tra gli intermediari (level playing field), la previsione dell’Art. 132-bis che esonera i brokers dall’ obbligo, legittima una disparità di trattamento rispetto agli agenti che sono chiamati ad osservare norme differenti in materia di protezione dei consumatori.

Questo perché, sebbene siano proprio i “Brokers a rappresentare la figura intermediaria più adatta ad operare l’attività di analisi dei prezzi relativi ai contratti base offerti dalle Compagnie operanti sul mercato in quanto agiscono su incarico del cliente e come consulenti dello stesso”, non essendo legati da un mandato ad un’impresa di assicurazioni, non rientrerebbero tra i destinatari degli obblighi informativi.

Nella lettera ANAPA rileva ulteriormente che “la possibilità di richiamare condizioni aggiuntive nel contratto-base, senza che ne sia stato disciplinato il contenuto da parte del legislatore, non aiuta il cliente a comprendere facilmente il rapporto qualità/prezzo della garanzia in esame finendo così per complicare la comparazione ed indurre all’errore”.

Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia, afferma che “il beneficio   che il  cliente  riceve   attraverso un agente  assicurativo  è  quello di  avere una consulenza professionale  per  ottenere il miglior  servizio  assicurativo in relazione  ai suoi  bisogni. Il servizio migliore, nella Rc  auto,  raramente  può  essere interamente  soddisfatto da un contratto  standard. Il plus che la consulenza  di un agente può  offrire  sta  proprio nel prospettare  ai  clienti  quelle clausole  accessorie  che  meglio si  adattano alle sue  necessità.  E di aiutarlo nella scelta migliore. Peccato che, sotto questo profilo, il preventivatore non è di alcun aiuto perchè la legge ne impone  l’obbligo soltanto in  riferimento al contratto standard”.

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