ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

NewsletterNewsletter n. 11 del 30 settembre 2013

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Newsletter n. 11 del 30 settembre 2013

Agli iscritti ANAPA

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

e p.c. Agli Agenti di assicurazione interessati          

OGGETTO: PRIVACY DI AGENZIA - FACCIAMO CHIAREZZA SU RISCHI E OPPORTUNITÀ

La normativa che disciplina la materia in oggetto, sin dalla sua entrata in vigore, ha suscitato diverse e contrapposte opinioni, che hanno alimentato molti dubbi interpretativi ed applicativi nel settore dellintermediazione assicurativa, interessato, sul punto, anche da contenziosi giurisdizionali.

La questione è così importante che ANAPA l'ha inserita tra i punti da negoziare con l'ANIA al tavolo del rinnovo dell'accordo Imprese/Agenti, che finalmente, grazie anche ad ANAPA, è stato riaperto dopo 7 anni di incomunicabilità, tra le rispettive organizzazioni di categoria.

Nel frattempo, sulla scorta delle numerose sollecitazioni provenienti dagli iscritti, ANAPA, con l’ausilio del proprio consulente legale, ha svolto degli approfondimenti ed ha assunto una propria posizione in merito, che auspichiamo possa contribuire a un intervento chiarificatore.

In particolare, i suddetti approfondimenti hanno l’intento di mettere in luce i rischi insiti nell’abuso e nell’illecito utilizzo dei dati personali e sensibili acquisiti dalla clientela, con l’obiettivo di sgombrare il campo da alcune affermazioni demagogiche di carattere sindacale, scritte e decantate in materia.

Pertanto, V'invitiamo a leggere con attenzione l'allegato parere dell'avv. Andrea Bullo, dal quale, sinteticamente, emergono le seguenti risposte alle domande più frequenti:

1- L'ASSICURATO/CONTRAENTE, ovvero IL CLIENTE E DELL'AGENTE O DELLA COMPAGNIA?

Il cliente decide a chi e a quale scopo conferire i propri dati senza che, in ogni caso, la prestazione di tale consenso determini il sorgere di un legame contrattuale fra l’interessato e l’agente che ne ha acquisito il consenso.

Sotto questo profilo precisiamo che il consenso riguarda esclusivamente i dati personali del cliente, ma non quelli riguardanti i suoi contratti assicurativi che appartengono invece alla sfera dei rapporti diretti tra cliente e compagnia e, in particolare, al patrimonio industriale di quest’ultima. Non corrisponde, pertanto, al vero l'affermazione, che spesso si sente dire durante i vari convegni, secondo cui la polizza è della compagnia ed il cliente è dell'agente.

2 - SE CAMBIO COMPAGNIA POSSO TRASFERIRE IL MIO PORTAFOGLIO ALLA NUOVA MANDANTE? 

La raccolta del doppio consenso NONequivale alla LIBERALIZZAZIONE del portafoglio sancito dall'ANA 2003, per il quale non è prevista la liquidazione di indennità di fine mandato.

Per di più, precisiamo, al fine di non incorrere nella violazione degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, che l’autorizzazione al trattamento in via autonoma dei dati personali del cliente che l’agente raccoglie NON gli consente di estrarre e conservare copia dei contratti, per poi utilizzarli in caso di migrazione del portafoglio.

3- SE DA AGENTE MONO MANDATARIO DIVENTO PLURI POSSO TRASFERIRE LE POLIZZE DELLA COMPAGNIA X A QUELLA Y ?

Innanzi tutto bisogna rispettare il generale obbligo di correttezza nei comportamenti di concorrenza tali da non travalicare in atti di slealtà sugellanti ipotesi di distrazione del portafoglio con conseguente violazione delle obbligazioni, ex art. 1742 c.c., nei confronti della propria mandante.

Inoltre bisogna verificare gli eventuali obblighi sanciti nel mandato fra i quali la limitazione della concorrenza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 1751 bis c.c. (Patto di non concorrenza).

4 - QUALI SONO I RISCHI CHE CORRE l'AGENTE ?

Oltre all'eventuale rischio di denuncia per violazione della privacy da parte del cliente, ove non siano rispettate le previsioni contenute nel Codice della Privacy, si segnalano richieste di risarcimento danni da parte della mandante all'ex agente per: concorrenza sleale; violazione del segreto industriale; sottrazione del patrimonio industriale e intellettuale.

Sul punto specifico, allo stato, non esistegiurisprudenza consolidata.

5 -QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ?

L'agente ha la facoltà di raccogliere e trattare i dati dei clienti in via autonoma e in qualità di titolare per finalità che esulano dalle attività connesse al prodotto assicurativo intermediato (ad esempio per finalità commerciali e promozionali), senza pregiudizio e per fini estranei all’esecuzione del mandato agenziale. É anche lecito, in caso di cambio di compagnia mandante, contattare i clienti per comunicare la nuova attività e i nuovi recapiti.

6 - COSA FARE E QUALE MODULO USARE

Bisogna acquisire un separato consenso informato da parte del cliente, chiarendo nell’informativa (di cui all’art. 13 del Codice Privacy) i fini e le modalità del trattamento, come appunto abbiamo inserito nel nuovomodulo per lacquisizione del consenso informato, che alleghiamo qui unicamente agli iscritti di ANAPA, e che è riportato nell'area riservata del nostro sito www.anapaweb.it

In caso di conservazione dei dati inseriti in banche dati elettroniche, occorre provvedere agli adempimenti sanciti dall’art. 37, comma 1, lett. f) del Codice Privacy in tema di notifica allAutorità Garante. Precisiamo che, ai sensi dell’art. 38 del Codice Privacy, la notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito internet del Garante, utilizzando l'apposito modello reperibile sullo stesso sito dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it).

7 - VALE LA PENA OTTEMPERARE A QUESTO ULTERIORE ONERE AMMINISTRATIVO ?

Il nostro consiglio é di raccogliere il doppio consenso, però, con la consapevolezza e l'accortezza di quanto anzidetto e riportato sull'allegato parere legale.

Alla luce delle recenti innovazioni normative, tale modalità risulta indispensabile per lo svolgimento della più ampia, concettualmente intesa, attività di “intermediazione assicurativa”: si pensi alle collaborazioni con altri intermediari o alla distribuzione di prodotti finanziari.

In ogni modo, bisogna, però, tenere ben presente, che il consenso raccolto è soggettivo e viene conferito dal cliente all'agente (ditta individuale o società) e, conseguentemente, non ha alcuna efficacia in relazione a quei clienti appartenenti al portafoglio proveniente da un'altra agenzia (per esempio in caso di accorpamento) oppure in caso di cambio della compagine sociale, con chiusura della società precedente. In quest'ultimo caso bisogna iniziare da capo a raccogliere nuovamente il consenso di TUTTI i clienti, compreso coloro che l'avessero già sottoscritto in precedenza.

Con l'auspicio che il nostro contributo informativo possa essere utile e gradito, Vi ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.

ANAPA