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Dicono di noiAppalto Assicurativo: SNA sconfitto ancora in tribunale sul CCNL

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Dopo che, il 15 gennaio scorso, il Tribunale di Forlì ha accolto il ricorso presentato da una dipendente di una agenzia assicurativa contro la illegittima applicazione del CCNL sottoscritto da SNA, nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della prima sentenza emessa dal Tribunale di Genova che respinge il ricorso di un Agente Assicurativo aderente a SNA contro le sanzioni allo stesso comminate dagli ispettori dell’INPS per mancato pagamento dei contributi dovuti a favore dei propri dipendenti.


L’Agente SNA aveva applicato il CCNL “pirata” firmato da SNA con Fesica Confsal (Federazione Sindacale Industria Commercio e Artigianato) e Fisals Confsal (Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori Stranieri).


Le contestazioni dell’INPS all’Agente SNA di Genova si sono basate sulla regola generale stabilita dalla legge secondo la quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.


Pertanto, gli ispettori INPS, riscontrando violazioni rispetto a quanto previsto dalle legge nel corso dei controlli effettuati in alcune Agenzie Assicurative di Genova, nelle quali veniva applicato il CCNL “pirata”, avevano intimato all’Agente SNA il pagamento del mancato versamento dei contributi dovuti e comminato le relative sanzioni..


L’Agente sanzionato, col patrocinio dei legali nazionali dello SNA, aveva presentato ricorso nei confronti di detti provvedimenti.


Dopo una serie di udienze, nel corso delle quali sono stati sentiti, oltre agli ispettori dell’INPS, anche rappresentanti sindacali delle OO.SS dei dipendenti e rappresentanti di vertice sia di ANAPA che di SNA. 


IL GIUDICE HA RESPINTO IL RICORSO DELL’AGENTE SNA CONDANNANDOLO, INOLTRE, ALLA RIFUSIONE AD INPS DELLE SPESE DI LITE OLTRE A SPESE GENERALI ED ACCESSORI DI LEGGE. 


Nel dispositivo della sentenza il giudice afferma che le prove assunte sono state univoche nel dimostrare che il contratto collettivo contestato da INPS (quello di sna) non è stato siglato dai sindacati che abbiano la maggior rappresentatività dei lavoratori del settore.


Questa sentenza è un’importante vittoria nella battaglia che le OO.SS. FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA stanno portando avanti per l’applicazione del CCNL di riferimento del settore, firmato con ANAPA.   


Passo dopo passo, anche nelle aule dei Tribunali, la strategia che SNA ha portato avanti in questi anni si sta rivelando perdente e, nel contempo, si vanno affermando con forza i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la corretta applicazione del nostro CCNL.


La determinazione delle OO.SS FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA e il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori saranno decisivi nel raggiungere questI fondamentalI obiettivI. 


Roma, 4 febbraio 2019         Le Segreterie nazionali


  First/Cisl – Fisac/Cgil – Fna – Uilca