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ANAPA | 30 May 2023

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Tutto Intermediari – COLLABORAZIONE FRA AGENTI E MODELLO 7B: L’IVASS RISPONDE A TRE QUESITI POSTI DA ANAPA RETE IMPRESAGENZIA.

Tutto Intermediari – COLLABORAZIONE FRA AGENTI E MODELLO 7B: L’IVASS RISPONDE A TRE QUESITI POSTI DA ANAPA RETE IMPRESAGENZIA.

L’associazione di categoria degli agenti ha chiesto un parere all’istituto di vigilanza su alcuni passaggi «dubbi».
Avere un confronto diretto con l’Ivass, «al fine di ottenere chiarimenti e informazioni dettagliate su alcune casistiche che possono essere valutate dai singoli agenti in modo dubbioso». Con questo obiettivo Anapa Rete ImpresAgenzia ha scritto all’istituto di vigilanza in merito ad alcuni passaggi legati alla collaborazione fra intermediari iscritti alla sezione A del Rui. In particolare, l’associazione di categoria degli agenti ha posto tre quesiti, relativamente alla corretta predisposizione del modello 7B in caso, appunto, di collaborazione tra agenti ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge n. 179/2012. Il primo quesito riguarda la circostanza in cui «l’agente proponente si limita a segnalare il suo cliente all’agente emittente che svolge l’attività di intermediazione e di finalizzazione del contratto». In questo caso, ha risposto l’Ivass, sul presupposto che l’agente proponente si limiti a svolgere un’attività di mera segnalazione e quindi in assenza di presentazione o proposta di prodotti assicurativi o di prestazione di assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, si ritiene che «le parti non attuino in sostanza alcuna specifica forma di collaborazione ex art. 22 del D.L. n. 179/2012. Pertanto, gli obblighi di informativa precontrattuale sono esclusivamente a carico dell’agente emittente, che di fatto è l’unico soggetto che viene in contatto con il cliente, mentre non è previsto alcun obbligo di informativa precontrattuale a carico dell’agente segnalatore».
Il secondo quesito è relativo al caso in cui «l’agente proponente (adeguatamente formato dall’agente emittente) svolge l’attività di intermediazione e finalizza con il cliente il contratto emesso dall’agente emittente». Per l’Ivass «gli obblighi di informativa precontrattuale e l’obbligo di presentare o proporre contratti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del cliente gravano sull’agente proponente». L’istituto di vigilanza ha inoltre precisato che, «stante quanto previsto dalla norma citata, nel documento informativo conforme all’allegato 7B dovrà essere fornita al cliente una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi». In altre parole, «il modello 7B dovrà specificare l’esistenza di accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 179/2012 seguita dall’indicazione degli intermediari emittenti e delle relative compagnie mandanti. L’agente proponente, concluso il contratto, dovrà trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale all’agente emittente, conservando per sé una copia da archiviare».
Il terzo quesito posto da Anapa Rete ImpresAgenzia riguarda il caso in cui «l’agente proponente è plurimandatario e con più accordi di libera collaborazione in corso con altri agenti». L’allegato 7B, ha ricordato l’Ivass, dovrà riportare: «i dati identificativi dell’intermediario proponente; la denominazione della/e compagnia/e che ha/hanno conferito mandato all’intermediario proponente; i dati identificativi di tutti gli intermediari con i quali l’intermediario proponente intrattiene un rapporto di collaborazione espressamente ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 179/2012 e le relative imprese mandanti». L’intermediario proponente «darà evidenza dell’intermediario emittente (e della relativa impresa mandante) nel caso specifico, una volta che il cliente avrà operato la scelta del prodotto da acquistare».
A titolo esemplificativo, ha concluso l’Ivass, «il modello 7B, nella Parte I “Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente” recherà informazioni: sulla/e impresa/e di cui l’intermediario proponente può proporre prodotti assicurativi in virtù di mandati diretti; sulle imprese di cui lo stesso proponente può proporre prodotti assicurativi in virtù di rapporti di collaborazione ex art. 22 del D.L. n. 179/2012, precisando per ciascuna la denominazione dell’impresa e la denominazione e gli estremi di iscrizione nel Rui dell’intermediario emittente; sul ruolo e le funzioni svolte dal proponente nel caso specifico, in base all’accordo di collaborazione (rilascio di preventivi e/o di quietanze, riscossione dei premi, etc.)».

Fabio Sgroi
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