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Dicono di noiPreventivatorIVASS: ANAPA ricorre all’AGCM

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ANAPA Rete ImpresAgenzia relativamente al Regolamento Ivass n° 51 aveva presentato le sue osservazioni e proposte di modifica all’Ivass già nel gennaio scorso che tuttavia non sono state recepite nel testo finale del provvedimento rimanendo “lettera morta”.

PreventivatorIVASS: ANAPA ricorre all’AGCM

Per questo motivo ieri ANAPA ha presentato una segnalazione alla Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) per giungere alla sospensione cautelativa del regolamento Ivass (n.51) che ha introdotto il Preventivatore Rc auto. La decisione di appellarsi all’Antitrust è stata deliberata dalla giunta esecutiva nazionale del sindacato degli agenti assicurativi per contrastare alcune previsioni del regolamento che “appaiono illogiche e pericolosamente idonee a determinare effetti distorsivi sia sotto i profili della concorrenza che nei confronti dei consumatori finali”.

A giudizio di ANAPA nel regolamento dell’Ivass, anche nella sua ultima versione, permangono “gravi pregiudizi agli interessi di alcuni operatori del mercato ed in particolare degli Agenti assicurativi” che sarebbero tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal regolatore a differenza di altre categorie di intermediari, ad esempio i broker, che ne sarebbero invece esclusi. Tutto ciò introdurrebbe una disparità di trattamento tra intermediari in contrasto con le disposizioni della direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) che ha imposto la concorrenza a parità di condizioni tra gli intermediari (level playing field). A cascata anche i consumatori ne sarebbero danneggiati non potendo più contare, in relazione all’intermediario al quale si rivolgono, del medesimo set di informazioni precontrattuali e di un omogeneo livello di protezione.

Sull’esclusione di alcuni intermediari dalle norme sul Preventivatore Rc auto, ANAPA è “consapevole che l’Istituto di Vigilanza abbia regolato la materia assumendo un’interpretazione letterale al dettato normativo circa l’obbligo di preventivazione sancito dall’articolo 132-bis del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), fondato sulla sussistenza di un rapporto di mandato tra impresa e intermediario”. Tuttavia, permane “una illogica, discriminante ed inefficiente scelta regolamentare” e per queste motivazioni è stato chiamato in causa l’AGCM per giungere ad una sospensione cautelativa del regolamento e per sollecitare il Parlamento a chiarire la norma primaria in modo tale da rispettare la tutela della concorrenza e del mercato.

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