ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Dicono di noiPREVENTIVATORE RC AUTO E OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI: ANAPA SCRIVE AL MISE

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L’associazione di categoria degli agenti presieduta da Vincenzo Cirasola è contraria in merito al fatto che ogni agente debba esibire a ogni cliente, in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il preventivo Rc auto standard di ogni singola impresa di cui abbia il mandato.

 

Anapa Rete ImpresAgenzia dice no all’obbligo per gli intermediari di esibire a ogni cliente, in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il preventivo Rc auto standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato. È questa la richiesta avanzata al Ministero dello sviluppo economico.

«Visto che il nuovo preventivatore Rc auto è a esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le compagnie operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario», sostiene l’associazione.

Anapa, in sostanza, chiede che gli intermediari agenti e i loro collaboratori siano esonerati dall’obbligo di esibire i preventivi relativi al contratto base offerto dalle imprese di cui sono mandatari, considerandola «un’attività dispendiosa, per lo più fine a sé stessa e riduttiva rispetto a un’attività di intermediazione, poiché i contratti proposti e collocati non possono essere mai peggiorativi rispetto al contratto base Rc auto».

Inoltre, l’associazione fa notare come, «nonostante la Idd si prefigga di promuovere la concorrenza a parità di condizioni tra gli intermediari (level playing field), la previsione dell’articolo 132-bis che esonera i broker dall’obbligo legittima una disparità di trattamento rispetto agli agenti che sono chiamati a osservare norme differenti in materia di protezione dei consumatori».

Nella lettera, Anapa rileva ulteriormente che «la possibilità di richiamare condizioni aggiuntive nel contratto-base, senza che ne sia stato disciplinato il contenuto da parte del legislatore, non aiuta il cliente a comprendere facilmente il rapporto qualità/prezzo della garanzia in esame finendo così per complicare la comparazione e indurre all’errore»(fs)

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