ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

NewsletterNewsletter n. 3 del 9 aprile 2019 di ANAPA Rete ImpresAgenzia - Provvedimento IVASS n° 84/2019

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 3 del 9 aprile 2019

      Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali


      Agli organi direttivi di ANAPA


      Agli associati di ANAPA


     A tutti gli agenti di assicurazione interessati


 

Oggetto: Provvedimento IVASS n° 84/2019 - Comunicazioni all'IVASS degli iscritti in sezione A - Adempimenti da svolgere dal 1.04 ed entro il 30.04.2019

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,

relativamente al provvedimento in oggetto si richiama l’attenzione in merito al fatto che dal 1 aprile ed entro il 30 aprile 2019TUTTI gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI (operativi e non) sono tenuti a comunicare all’IVASS relativamente alla propria posizione nonché ad attestare in relazione a quella di ciascun intermediario iscritto nella sezione E di cui si avvalgono, che non sussistono condizioni impeditive all' esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o di stretti legami.

Col fine di fornire un’opportuna informazione alla categoria e utili chiarimenti operativi, riportiamo di seguito una nostra informativa condivisa col nostro consulente legale.

  1. In base a quanto previsto dall’art. 109 comma 4-sexies del D. Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), ai fini della corretta registrazione nel RUI, gli intermediari risultanti iscritti nella sezione A alladata del 1° ottobre 2018 (sono esclusi, pertanto, quelli che hanno fatto domanda di iscrizione al RUI successivamente a tale data) devono trasmettere all' IVASS, mediante il modello elettronico di cui all' art. 9 del Reg. 40/2018 disponibile sul sito ivass.it , a pena di nullità le seguenti informazioni rispetto alla propria posizione:




  1. i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 % nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;

  2. i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;

  3. indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. Rimandando all’apposito paragrafo in calce utile per comprendere la definizione di stretti legami, si riportano di seguito alcuni esempi che si reputano ostativi all’esercizio della vigilanza da parte dell’Istituto:




  • società in cui lo stretto legame sia riferibile ad un soggetto radiato dal

  • se la regolamentazione del Paese in cui ha sede/residenza il soggetto con cui sussistono stretti legami è tale da impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza;

  • se con il Paese in cui ha sede/residenza il soggetto con cui sussistono stretti legami non esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza competenti a controllare soggetti con cui sussistono stretti legami;



Si invita a prendere nota che tutti gli intermediari (siano essi persone fisiche o società) devono effettuare la comunicazione di cui in oggetto. In particolare:


  • sono tenuti alla comunicazione anche gli intermediari iscritti come inoperativi;

  • in caso di mandato conferito ad una società composta, ad esempio, da due responsabili (coagenti) dell’attività di intermediazione, le comunicazioni in totale da inviare saranno tre (una per la società e due per le persone fisiche/responsabili dell’attività di intermediazione). Se i responsabili fossero più di due, allora le comunicazioni saranno una per la società e una per ciascun intermediario responsabile.

  • Nel caso in cui il responsabile dell’attività di intermediazione non sia anche il rappresentante legale della società, la comunicazione per conto della società dovrà essere effettuata dal rappresentante legale della stessa.




  1. rispetto ai collaboratori iscritti in sezione E, operanti nella rete di vendita alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali era ancora in corso un rapporto di collaborazione almeno alla data dell’entrata in vigore del suddetto Provvedimento (23.02.2019), si deve fornire l’attestazione che non abbiano stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.




  1. Per ciò che concerne quest’ultimo punto, si suggerisce di richiedere ai propri collaboratori (esclusivamente quelli iscritti in sezione E) una dichiarazione (ad es. autocertificazione come da facsimile proposti per le varie tipologie, persone fisiche o società), avendo cura di tenerne traccia documentale per fornirla in caso di richiesta.



Le comunicazioni devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso il modello unico elettronico disponibile sul sito IVASS (cioè, lo stesso modello utilizzato ad esempio per l’iscrizione/cancellazione dei collaboratori, ecc.).

Di seguito, con l’obiettivo di facilitare le operazioni da compiere, si allega una guida pratica con alcune indicazioni per effettuare una corretta compilazione del suddetto modello.

Il modello elettronico, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

esclusivamente nelperiodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 aprile 2019.

STRETTI LEGAMI

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. iii) del Codice delle Assicurazioni Private, per “stretti legami” deve intendersi il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:


  • un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 (si veda specifica di cui sotto);




  • una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;




  • un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;




  • un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.



Il legame di controllo previsto dall’art. 72 del Codice delle Assicurazioni Private consiste nel:

 

  • esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile (riferite alle società per azioni);




  • possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;




  • sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:




  • la trasmissione degli utili o delle perdite;

  • il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

  • l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

  • l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;




  • l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.



Con l’auspicio di essere stati utili ed esaustivi, ANAPA Rete ImpresAgenzia, che ricordiamo rappresenta il 37% degli agenti operativi iscritti a un’associazione o sindacato di categoria, che intermediano oltre il 50% dei premi raccolti dal lavoro diretto nel Mercato italiano, rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e delucidazione in merito.

 

Con i migliori saluti.

ANAPA Rete ImpresAgenzia

Allegati: