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ANAPA | 30 March 2023

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Newsletter n. 3 del 15/01/2016: Modifiche modello 7 A – Legge Stabilità ­ innalzamento uso del denaro contante.

Newsletter n. 3 del 15/01/2016: Modifiche modello 7 A – Legge Stabilità ­ innalzamento uso del denaro contante.

Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 3 del 15 gennaio 2016

Agli Associati di ANAPA Rete ImpresAgenzia

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli agenti di assicurazione interessati

Modifiche modello 7 A – Legge Stabilità ­ innalzamento uso del denaro contante.

Care colleghe e cari colleghi,

come a Voi noto tra le tante novità previste dalla Legge Stabilità, che Vi abbiamo inviato l’altro ieri col nostro “Notiziario Fiscale 2016”, è prevista anche l’elevazione dell’uso del contanti fino a € 3000, e considerando il fatto che diverse compagnie non hanno ancora informato la propria rete agenziale in merito alle eventuali modifiche da apportare al mod. 7A, abbiamo rivolto un quesito all’IVASS che ci ha risposto, in modo alquanto chiaro ed esaustivo, in questi termini:

“Tenuto conto della formulazione del modello 7A, le novità introdotte con effetto 1 gennaio 2016 dalla Legge di Stabilità riguardo all’innalzamento del limite all’uso del denaro contante sino alla soglia di € 2.999,00 non richiedono alcun adeguamento del testo.

Infatti, il principio resta quello che l’accettazione del contante in pagamento di premi assicurativi è preclusa agli intermediari:

  • nel ramo vita, qualunque sia l’importo del premio
  • nei rami danni diversi dalla r.c.auto, per importi di premio che eccedano i limiti stabiliti dalla norma speciale dell’art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP 5/2006, che ha istituito una soglia specifica di accettabilità pari a € 750,00 annui per ciascun contratto.

Il divieto della norma speciale citata non opera per il ramo  r.c.auto e per le garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r. c.auto: quindi, per tali garanzie (principali e accessorie) il limite di accettazione del contante da parte dell’intermediario varia al variare delle disposizioni generali antiriciclaggio. Dal 1 gennaio 2016 è stato innalzato alla soglia di € 2.999,00.

Posto che il modello 7°, nella parte che interessa, è formulato come segue:

“f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.”

risulta evidente che per il ramo r.c.auto e garanzie accessorie il modello 7A non riporta soglie, poiché le stesse derivano come detto da norme primarie di carattere generale,  e dunque non pone  necessità di adattamento; per i contratti degli altri rami danni permane il limite (più basso di quello generale) derivante dalla normativa speciale di settore.”

In pratica, a prescindere dal fatto che alcuni mod. 7A utilizzati da alcune Imprese, riportano stampato ancora il vecchio limite di € 1000 per la RCA, se un cliente intende pagare la propria polizza RCA in contanti fino a € 2.999, ogni agenzia deve accettare il pagamento, in ottemperanza alla legge attualmente in vigore.

Con i migliori saluti.

ANAPA Rete ImpresAgenzia