ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Rassegna stampaNewsletter n. 22 del 18 ottobre 2018 di ANAPA Rete ImpresAgenzia

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 22 del 18 ottobre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 


Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli organi direttivi di ANAPA

 Agli associati di ANAPA

 A tutti gli agenti di assicurazione interessati

 


Oggetto: F.A.Q su ALLEGATI 3 e 4

Care colleghe e cari colleghi,

con la nostra precedente newsletter n° 21 del 26 settembre scorso (clicca qui per leggerla) vi avevamo informato che il nuovo Regolamento IVASS n° 40, entrato in vigore lo scorso 1 ottobre, in tema di informativa precontrattuale, prevede che:

- il modello 7a viene sostituito dal documento di cui all’Allegato 3 che viene messo a disposizione del pubblico nei propri locali anche con totem, tablet, etc, o consegnato nel caso di distribuzione fuori sede;
- il modello 7b viene sostituito dal documento di cui all’Allegato 4 che viene consegnato prima della sottoscrizione di una proposta ove prevista o di un contratto.

In caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto i due allegati vengono consegnati quando vi siano delle variazioni di rilievo delle informazioni in esso contenute.
La prova dell’avvenuta consegna va conservata, così come va conservata la comunicazione del contraente di aver acconsentito alla fornitura delle informazioni contenute negli allegati tramite sito internet ove ricorrano le condizioni previste dall’ art. 120 quater comma 5 del CAP.
In caso di collaborazione con altro intermediario, l’obbligo di informativa compete all’intermediario proponente.

Nell’Allegato 4 è compresa l’informativa sulle remunerazioni che riguarda la natura del compenso del distributore (ad es: onorario pagato dal cliente o provvigioni retrocesse dall’impresa) fermo restando l’obbligo di comunicazione degli importi relativi alle provvigioni RC auto di cui all’art. 131 CAP e alle polizze di credit protection.

Nel caso di intermediari iscritti in sezione E oppure di collaborazioni orizzontali, il compenso di riferimento è quello dell’intermediario principale o del proponente.
Per i prodotti di investimento assicurativo (Ibips) le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni, ma anche i caricamenti almeno in forma aggregata ed in forma analitica su richiesta del contraente.

Premesso quanto sopra, nell’ottica di fornire un contributo pratico alla nostra attività professionale, abbiamo ritenuto utile raccogliere le seguenti varie domande e risposte (F.A.Q.) pervenute alla nostra segreteria in merito alla compilazione degli Allegati 3 e 4.

 

F.A.Q. Allegati 3 e 4

ALLEGATO 3

 


l’Allegato 3 deve essere compilato?
No, che si tratti di vendita tradizionale o digitale, l’Allegato 3 è un modulo statico che non richiede nessuna variazione.

All’interno dei locali agenziali è necessario consegnare al cliente una copia dell’allegato 3 o è sufficiente affiggerne alcune copie?
L’Allegato 3 mantiene le stesse modalità d’utilizzo del precedente modulo 7A, di conseguenza è sufficiente affiggerne le stampe in agenzia o metterlo a disposizione del pubblico anche attraverso apparecchiature tecnologiche (ad esempio Totem).

Perché l’Allegato 3 è sprovvisto del logo della Compagnia?
Perché nel regolamento non è prevista la presenza del logo della compagnia in quanto il modulo è appunto una comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti e si applica a prescindere dalla Compagnia.

 

ALLEGATO 4

 


L’Allegato 4 deve essere compilato?
L’Allegato 4 va compilato individualmente da ogni intermediario iscritto al RUI (agente, anche se in forma societaria, subagente, collaboratore) operante presso l’agenzia o punto remoto o subagenzia.
Esso presenta una serie di informazioni aggiuntive e richiede una compilazione nei seguenti casi:

 

  • L’utente è un agente persona fisica di agenzia con plurimandato;

  • L’utente è un agente persona giuridica con plurimandato;

  • L’utente è un collaboratore d’agenzia persona fisica o persona giuridica.


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In questi casi quali sono i campi che devono essere compilati?

 

  • Per l’agente plurimandatario è necessario indicare il nome di tutte le altre Compagnie per le quali si ha il mandato e i loro recapiti per l’invio dei reclami

  • Per il collaboratore d’agenzia è necessario indicare:

    • Se l’agenzia è plurimandataria - Il nome di tutte le altre Compagnie per le quali è presente il mandato;

    • L'indirizzo della sede legale/operativa (non necessariamente coincidente con quello della sede di agenzia);

    • Tutti i recapiti dei Punti Vendita in cui opera;

    • Eventuali siti internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività;

    • Il tipo di accordo di distribuzione del collaboratore (con indicazione delle altre eventuali Compagnie e i loro recapiti per i reclami);


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In quali processi di vendita è necessario fare questa compilazione?
Per i casi descritti al punto precedente è SEMPRE necessario compilare l’Allegato 4.
L’Allegato 4 deve quindi essere compilato sia se il venditore usa i sistemi di emissione tradizionali, sia se il venditore usa i nuovi Front End di vendita.

Sul processo digitale con Cliente che ha aderito alla dematerializzazione cambia qualcosa?
In questo caso i sistemi di vendita mandano automaticamente un Allegato 4 sprovvisto di queste informazioni, ma l’operatività per il venditore non cambia. Quindi:

 

  • Se il venditore ha necessità di compilare il modulo dovrà consegnarlo al Cliente prima dell’invio automatico;

  • Se il venditore non ha necessità di compilare il modulo non dovrà fare nulla.


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Perché l’Allegato 4 è sprovvisto del logo della Compagnia?
Perché nel regolamento non è prevista la presenza del logo della compagnia in quanto il modulo si adatta anche alle situazioni di plurimandato.

Se ci sono collaboratori che operano anche per Compagnie diverse dalla propria mandante/i, si deve dare indicazione di tali diverse Compagnie?
Si, anche in questo caso è necessario compilare il modulo indicando le denominazioni delle Compagnie nella sezione relativa al plurimandato.

Chi è responsabile in caso di informazioni inesatte o di dati mancanti nella compilazione dell’Allegato 4?
L’Allegato 4 è il biglietto da visita della persona che sta effettuando l’intermediazione assicurativa, per cui egli stesso è responsabile della correttezza dei dati indicati.

Cordiali saluti.
ANAPA Rete ImpresAgenzia

Allegati:
- Allegato 3  del Regolamento IVASS n° 40
- Allegato 4 del Regolamento IVASS n° 40
- Facsimile POG per intermediari