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NewsletterNewsletter n. 21 del 26 Settembre 2018 di ANAPA Rete ImpresAgenzia - Entrata in vigore della IDD

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 21 del 26 Settembre 2018
















Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli organi direttivi di ANAPA


 Agli associati di ANAPA


 A tutti gli agenti di assicurazione interessati


Oggetto: entrata in vigore della IDD – Sintesi delle principali novità dal 1 ottobre 2018

Care colleghe e cari colleghi,

Con il 1° ottobre 2018 entrano in vigore nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva IDD (Insurance Distribution Directive) come recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n° 68 del 21 maggio 2018 e dai Regolamenti IVASS n° 39, 40 e 41 del 2 agosto 2018 che danno attuazione alle modificate disposizioni del codice delle assicurazioni.

Per alcune delle nuove disposizioni quali ad esempio la costituzione del nuovo Organismo di tenuta del Registro Unico degli intermediari o quelle in tema di incentivi per la distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento, si attendono i provvedimenti amministrativi d’attuazione, ma le norme generali immediatamente applicabili si caratterizzano per il loro rilevantissimo impatto, di cui è certamente indicativo il mutamento di denominazione poiché oggetto di disciplina non è più l’intermediazione, ma il fenomeno, più ampio, della distribuzione assicurativa.

La nuova normativa mira ad allineare le regole di comportamento degli intermediari assicurativi a livello europeo e pone un focus sulla responsabilità delle Compagnie nella fase di progettazione e realizzazione dei prodotti assicurativi e sulla responsabilità dell’intermediario che li colloca.

Pur nell’attesa del pieno completamento dell’assetto disciplinare, di seguito si sintetizzano le principali novità che interessano le strategie distributive, le condotte degli operatori imponendo accorgimenti e prescrizioni comportamentali significativamente diversi da quelli sino ad oggi osservati.

Esercizio dell’attività di Distribuzione:

Appurato che il concetto di distribuzione è più ampio rispetto alla precedente disciplina limitata all’intermediazione e che, nel novero dei “distributori” si comprendono anche:

  1. le imprese, quando svolgono direttamente l’attività;

  2. i comparatori;

  3. coloro che svolgono un’altra attività e che distribuiscono anche prodotti assicurativi accessori al bene o servizio principale venduto.


L’art. 54 del Reg. Ivass 40 stabiliscegliobblighi di comportamento (contenuti nell’allegato 3 che è il documento che sostituisce il modello 7A) che ogni distributore deve adottare con la finalità di non arrecare pregiudizio agli assicurati/contraenti:
a) Oltre alla professionalità, correttezza e trasparenza si aggiungono i concetti essenziali di equità ed onestà;
b) Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle procedure e delle istruzioni impartite a tal fine dalle imprese con le quali gli intermediari operano;
c) Obblighi in materia di informazioni e pubblicità da rendere all’ assicurato/contraente che devono essere chiare, non fuorvianti, identificabili e sempre autorizzate preventivamente dalle imprese.
d) Obbligo di acquisizione e riservatezza per le informazioni acquisite dai clienti e necessarie a valutare le loro esigenze;
e) Obbligo di aggiornare le capacità e le cognizioni professionali;
f) Nessuna variazione al momento per i limiti e il divieto di ricevere pagamenti in contanti.

L’art.55 del Reg. Ivass 40 stabilisce invece norme in tema di conflitti di interesse con riferimento espresso al tema dei compensi, previsto dal Cap (Codice delle Assicurazioni Private) all’art. 119 bis, tale per cui al distributore:
a) È fatto divieto di ricevere un compenso e di offrirlo ai propri dipendenti e di valutarne le prestazioni in modo contrario al dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti;
b) È fatto divieto di adottare disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il distributore stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

In virtù di ciò i distributori:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.

Il dettato normativo appare orientato a sanzionare quelle fattispecie riconducibili ai casi nei quali vengano previste provvigioni più elevate per tipologie di prodotti “entry level” che potrebbero non essere rispondenti alle esigenze dei clienti soddisfabili con prodotti più evoluti o a compensi “una tantum” riconosciuti al distributore in virtù di campagne di vendita o di riforma stabilite considerandoli, così, un potenziale pregiudizio degli assicurati/contraenti.

In tema di informativa precontrattuale:
il modello 7a viene sostituito dal documento di cui all’allegato 3 che viene messo a disposizione del pubblico nei propri locali anche con totem, tablet, etc; o consegnato nel caso di distribuzione fuori sede;
il modello 7b viene sostituito dal documento di cui all’allegato 4 che viene consegnato prima della sottoscrizione di una proposta ove prevista o di un contratto.

In caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto i due allegati vengono consegnati quando vi siano delle variazioni di rilievo delle informazioni in esso contenute.

La prova dell’avvenuta consegna va conservata così come va conservata la comunicazione del contraente di aver acconsentito alla fornitura delle informazioni contenute negli allegati tramite sito internet ove ricorrano le condizioni previste dall’ art. 120 quater comma 5 del Cap.

In caso di collaborazione con altro intermediario, l’obbligo di informativa compete all’ intermediario proponente.

Nell’allegato 4 è compresa l’informativa sulle remunerazioni che riguarda la natura del compenso del distributore (ad es: onorario pagato dal cliente o provvigioni retrocesse dall’ impresa), fermo restando l’obbligo di comunicazione degli importi relativi alle provvigioni RC auto di cui all’ art. 131 CAP e alle polizze di credit protection.

Nel caso di intermediari iscritti in sezione E oppure di collaborazioni orizzontali il compenso di riferimento è quello dell’intermediario principale o del proponente.

Per i prodotti di investimento assicurativo (Ibips) le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni ma anche i caricamenti almeno in forma aggregata ed in forma analitica su richiesta del contraente.

Con riferimento alla documentazione contrattuale vera e propria il Reg IVASS 41 (che entra in vigore il 1/1/2019) prevede che il fascicolo informativo e la nota integrativa vengano sostituiti col DIP- Documento Informativo Precontrattuale:
a) Dip Vita e Dip Vita aggiuntivo per i prodotti Vita non Ibips;
b) Kid e Dip aggiuntivo Ibip per i prodotti Vita Ibips;
b) Dip Danni e Dip Danni aggiuntivo per i prodotti Danni;
c) Dip Multirischi per i prodotti che abbinano Vita e Danni e che quindi prevedono la consegna di Dip Vita, Dip Danni e Dip Multirischi;

In tema di acquisizione di informazioni dal contraente, l’art.58 del Reg. Ivass 40 sostituisce il termine “adeguatezza” con “coerenza” fissando l’obbligo per il distributore di proporre contratti “coerenti” con le esigenze dell’assicurato/contraente lasciando invariata la disciplina in tema di rifiuto di fornire le informazioni e di volontà di sottoscrivere comunque il contratto. In caso di collaborazione l’adempimento spetta all’intermediario proponente.

Firma elettronica avanzata, qualificata e firma digitale e home insurance vengono favorite sia nell’utilizzo che, in special modo per ciò che riguarda l’home insurance in senso dispositivo.

POG - Product Oversight Governance:

L’ art. 30 decies del CAP ripete il contenuto del Regolamento delegato della Commissione europea 201772358,  che introduce la procedura per il governo e controllo del prodotto applicabile quindi dal 1 ottobre 2018 e stabilisce obblighi in capo alle imprese e ai distributori.
Questo procedimento deve essere proporzionato alla complessità del prodotto, ed è obbligatorio:
a) per tutti i nuovi prodotti;
b) per tutte le modifiche significative di prodotti esistenti:
Non riguarda:
a) I grandi rischi;
b) le polizze personalizzate su richiesta dell’intermediario.

Le imprese assumono la definizione di “produttore” e sono obbligate a dotarsi di procedure di verifica iniziale e periodica di conformità delle garanzie offerte rispetto alle esigenze e alle necessità del target market a cui quel prodotto è destinato attraverso il canale distributivo individuato, mettendo a disposizione dei distributori individuati:
a) informazioni necessarie sul prodotto e sul target market;
b) identificazione del target market negativo identificando i clienti ai quali il prodotto non deve essere venduto;
c) informazioni sul processo di approvazione del prodotto.

I distributori pertanto non possono intermediare prodotti senza aver ricevuto le informazioni da dall’impresa. E devono dotarsi a loro volta di una procedura di compliance che preveda:
a) che la distribuzione non avvenga prima di aver ricevuto e verificato la documentazione con le informazioni relative a ciascun prodotto predisposta dall’impresa e relativo all’identificazione del target market e del target market negativo;
b) inoltre la norma prevede che la procedura contempli verifiche periodiche di tenuta del prodotto e di rispondenza alle esigenze del target market, cosicché sono previste informazioni dal distributore all’impresa che devono essere evidenziate anche nella procedura di compliance del distributore e previste in quella del produttore.

Sostanzialmente la procedura POG è una sorta di pre-valutazione sull’adeguatezza (o coerenza) del prodotto rispetto al contraente identificato in linea generale come appartenente ad una categoria nominalizzata. È obbligatorio per le imprese e per quei particolari tipi di distributori di esperienza europea e senza esempi nel nostro sistema, ai quali si possa attribuire la definizione di “produttore di fatto”. Non si applica nei grandi rischi.

Il fatto che il prodotto così costruito venga poi assoggettato ad una strategia distributiva lascia presupporre, in linea teorica, che sarà possibile avere nel mercato prodotti di un’impresa pluricanale destinati alla vendita anche di un solo canale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, alleghiamo un facsimile di POG per gli intermediari agenti, che ad ogni modo andrà personalizzato in base alle circostanze e caratteristiche del prodotto – come definite dall’impresa mandante, e su chi potrà vendere e come potrà essere venduta una data polizza. Per questo riteniamo importante il ruolo di ogni singolo Gruppo Agenti.

Obblighi di separazione patrimoniale – fidejussione bancaria:

L’ ammontare minimo della fideiussione bancaria è stato elevato nel minimo a 18.750 euro ed è rimasto pari al 4% dei premi incassati.

Sezione E -  Obblighi di iscrizione:

Per gli addetti all’ attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali di un intermediario iscritto alla sezione E del Rui, non è più richiesta l’iscrizione nella medesima sezione del Rui.

Formazione e aggiornamento professionale:

Nessuna novità per le ore di formazione necessarie all’ avvio dell’attività di distribuzione (che rimangono 60) mentre per l’obbligo di aggiornamento torna nuovamente annuale e pari a 30.

La modifica impone alcune attenzioni relativamente al precedente obbligo biennale delle 60 ore
tale per cui:
a) gli intermediari che devono svolgere l’aggiornamento nel biennio 2017/2018 devono completare le 60 ore entro il 31/12/2018;
b) gli intermediari che avrebbero dovuto svolgere l’aggiornamento nel biennio 2018/2019 devono completare 30 ore anche per il 2018 con la possibilità di concludere l’aggiornamento entro il 23 febbraio 2019;
c) Dal 2019 l’obbligo per gli intermediari sarà di 30 ore annuali. Le ore completate nel 2018 ed eccedenti il precedente obbligo non verranno conteggiate per il 2019.

Per la ripresa dopo un periodo di inattività l’aggiornamento diviene di 30 ore e le ore svolte prima della sospensione sono valide solo se la ripresa dell’attività avviene entro l’anno di sospensione oppure quello successivo (diversamente vengono perse).

In caso di collaborazione orizzontale, ciascun intermediario può impartire l’aggiornamento solo alla propria rete. È però consentito ad un intermediario di organizzare corsi ed affidarne la docenza ad altro intermediario sempreché il soggetto docente sia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

Obblighi di comunicazione:

Riguardo ai termini entro i quali il distributore deve comunicare all’ IVASS la perdita dei requisiti o la ripresa dell’attività è rimasto invariato quello precedente di 5 giorni.

Il termine per la comunicazione:
a) delle eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
b) dell’inizio della inoperatività;
c) delle modifiche di cariche societarie; nomine e cessazioni di responsabili della attività di distribuzione;
sale da 20 a 30 giorni;
Il termine per la comunicazione:
a) dell’interruzione dei rapporti con i soggetti iscritti alla sezione e)
passa da 10 a 30 giorni.

Sanzioni: la ridefinizione della disciplina sanzionatoria e delle regole procedurali:

Le disposizioni di recepimento della disciplina europea ridisegnano in modo significativo anche gli articoli del “Codice delle Assicurazioni Private” relative agli aspetti sanzionatori. Buona parte del rinnovato assetto regolatorio peraltro è contenuto nella fonte primaria, rispetto cui il regolamento n. 39/2018 si pone in posizione strumentale, riordinando le fasi dell’azione di Ivass diretta a verificare l’esistenza di infrazioni di rilevanza tale da giustificare l’azione punitiva.
Da un punto di vista pratico gli aspetti che più caratterizzano la nuova disciplina legislativa sanzionatoria, di interesse per gli intermediari, sono i seguenti:

  • sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche per violazioni della disciplina che attiene alla distribuzione assicurativa;

  • sanzionabilità non di ogni violazione ma delle sole infrazioni di carattere rilevante, nei termini determinati facendo applicazione dei criteri fissati da Ivass con disposizione regolamentare;

  • sanzionabilità, in modo unitario, di una pluralità di infrazioni – tendenzialmente – alle prescrizioni organizzative e facoltà dell’Istituto di adottare un provvedimento con cui prescrive all’impresa di porre fine alle violazioni attuando specifici accorgimenti;

  • sanzionabilità delle condotte non conformi alle prescrizioni legislative e regolamentare tramite una articolata serie di sanzioni anche non pecuniarie, con dettagliata indicazione dei criteri di graduazione della sanzione;

  • superamento del regime sanzionatorio del c.d. doppio binario con concentrazione di ogni funzione istruttoria in capo al Collegio di garanzia, incaricato di formulare al Direttorio ogni proposta in ordine all’esito del procedimento.


Con l’auspicio di aver fornito delle informazioni utili, seppur nella complessità della materia, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e auguriamo buon lavoro.

Cordiali saluti.
ANAPA Rete ImpresAgenzia

Allegati:

- Allegato 3  del Regolamento IVASS n° 40
- Allegato 4 del Regolamento IVASS n° 40
- Facsimile POG per intermediari