ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

NewsletterNewsletter n. 16ter del 5/10/2015 di ANAPA - Ulteriori istruzioni pervenute dall’IVASS in merito all’obbligo per gli intermediari di comunicare l’indirizzo PEC all’Istituto di Vigilanza.

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Newsletter ANAPA

16ter del 5 ottobre 2015

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali


 


Agli organi direttivi di ANAPA


 


Agli associati di ANAPA


 


A tutti gli agenti di assicurazione interessati



AGGIORNAMENTO

Obbligo per gli intermediari iscritti alla sez. A, B e D del RUI di dotarsi di PEC entro il 14 ottobre 2015 (artt. 4 e 15 Regolamento Ivass n. 8 del 3 marzo 2015)

Comunicazione all’IVASS della PEC da parte degli intermediari iscritti alle sez. A, B e D del RUI (Provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015)

 

Care colleghe e cari colleghi,

 

vi alleghiamo le ulteriori istruzioni – CLICCA QUI - pervenute dall’IVASS in merito all’obbligo per gli intermediari di comunicare l’indirizzo PEC all’Istituto di Vigilanza, che si aggiunge a quanto ANAPA vi ha già comunicato con le precedenti informative.


A questo punto, ai fini di maggior chiarezza, riepiloghiamo gli adempimenti a cui sono tenuti gli agenti che risultano iscritti al RUI alla data del 14 aprile 2015:




  • entro il 14 ottobre 2015: tutti gli iscritti nella sezione A del RUI, anche inoperativi, sia nella forma di persona fisica che di persona giuridica dovranno dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata: ad ogni numero di iscrizione dovrà corrispondere un indirizzo PEC, diverso uno dall’altro (ad esempio, in caso di iscrizione come responsabile dell’attività di intermediazione di una società agenziale, l’indirizzo PEC del responsabile iscritto in sezione A dovrà differire dall’indirizzo PEC della società agenziale);

  • dal 1° ottobre 2015 al 31 ottobre 2015: l’indirizzo di posta elettronica certificata va comunicato all’IVASS secondo le modalità previste dall’Allegato 1 del Provvedimento n. 36/2015 e dall’odierne ulteriori istruzioni;

  • dal 1° novembre 2015: ogni variazione dell’indirizzo di PEC va comunicato all’IVASS secondo le modalità previste dall’Allegato 2 del Provvedimento n.36/2015.


Per gli agenti che risultano iscritti al RUI dal 14 aprile 2015 in poi, l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Autorità di Vigilanza, sarà già stato assolto utilizzando la nuova versione degli Allegati al Regolamento n. 8/2015.


Le Segreteria ANAPA (tel. 06.98387403 – email: info@anapaweb.it) resta a disposizione per ogni ulteriore informazione che dovesse occorrere.


Cordiali saluti.



ANAPA

 

Allegati:

- Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015

- Provvedimento IVASS n.36 del 13 luglio 2015

- Allegato 1

- Allegato 2

- Istruzioni per la comunicazione a IVASS dell’indirizzo PEC