ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

NewsletterNewsletter n. 16 bis del 15/07/2015.

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Newsletter ANAPA
n. 16bis del 15 luglio 2015

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali


Agli organi direttivi di ANAPA


Agli associati di ANAPA


A tutti gli agenti di assicurazione interessati



Obbligo per gli intermediari iscritti alla sez. A, B e D del RUI di dotarsi di PEC entro il 14 ottobre 2015 (artt. 4 e 15 Regolamento Ivass n. 8 del 3 marzo 2015)


Comunicazione all’IVASS della PEC da parte degli intermediari iscritti alle sez. A, B e D del RUI (Provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015)

Care colleghe e cari colleghi,

per far fronte alle numerose richieste pervenute in segreteria precisiamo che il provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015, che stabilisce tempi e modalità per la comunicazione dell’indirizzo PEC all’Autorità di Vigilanza, è stato emanato in ottemperanza al Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 (Regolamento “Semplificazioni”) che all’art. 4 dispone l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata.
L’entrata in vigore di questo specifico adempimento è stata posticipata a 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento n. 8 e tale data scadrà il prossimo 14 ottobre.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, riepiloghiamo gli adempimenti a cui sono tenuti gli agenti che risultano iscritti al RUI alla data del 14 aprile 2015:

  • entro il 14 ottobre 2015: tutti gli iscritti nella sezione A del RUI dovranno dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, comprese quindi le persone fisiche ed indipendentemente dal fatto che il mandato sia in capo alla società agenziale;

  • dal 1° ottobre 2015 al 31 ottobre 2015: l’indirizzo di posta elettronica certificata va comunicato all’IVASS secondo le modalità previste dall’Allegato 1 del Provvedimento n. 36/2015, con la precisazione che ad ogni numero di iscrizione al RUI dovrà corrispondere un indirizzo PEC;

  • dal 1° novembre 2015: ogni variazione dell’indirizzo di PEC va comunicato all’IVASS secondo le modalità previste dall’Allegato 2 del Provvedimento n.36/2015.


Per gli agenti che risultano iscritti al RUI dal 14 aprile 2015 in poi, l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Autorità di Vigilanza, sarà già stato assolto utilizzando la nuova versione degli Allegati al Regolamento n. 8/2015.


Le Segreteria ANAPA (tel. 06.98387403 – email: info@anapaweb.it) resta a disposizione per ogni ulteriore informazione che dovesse occorrere.

Cordiali saluti.

ANAPA

Allegati:

- Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015
- Provvedimento IVASS n.36 del 13 luglio 2015
- Allegato 1
- Allegato 2