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NewsletterNewsletter n. 10 del 17 marzo 2016 - CCNL Dipendenti: secondo parere tecnico del prof. Avv. Pizzoferrato

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 10 del 17 marzo 2016




















Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali
e, p.c. Agli Associati di ANAPA Rete ImpresAgenzia

Agli Agenti di assicurazione interessati


Oggetto: CCNL Dipendenti - secondo parere tecnico del prof. Avv. Pizzoferrato

Cara Collega e Caro Collega,

con l’intento di offrire un contributo d’informazione e cercare di fare maggiore chiarezza su di un tema così importante e delicato, come quello del CCNL Dipendenti, v’invitiamo a leggere l’allegato secondo parere del Prof. Alberto Pizzoferrato, ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Bologna e Direttore del Master Universitario in Diritto del Lavoro, col quale viene confermato quanto da sempre affermato da Anapa Rete ImpresAgenzia in tema di CCNL: il contratto Anapa – Unapass è da considerarsi il contratto collettivo di riferimento del settore.

La sua affermazione si basa su posizioni precise assunte dalla Giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro che indicano in modo inequivocabile l’orientamento delle Istituzioni e fanno piena luce sulla questione.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 24/3/2015 ha, infatti, stabilito che le disposizioni che attribuiscano agevolazioni in tema contributivo e normativo e che definiscano la retribuzione minima e i limiti del contratto, non possano applicarsi ai contratti collettivi siglati da organizzazioni sindacali prive del requisito della rappresentatività comparata.
Si pone dunque il tema della rappresentatività come elemento discriminante fondamentale per stabilire quale sia il contratto di riferimento.

A questo proposito va notato come il contratto SNA sia stato concluso con due organizzazioni dei lavoratori (Fesica e Fisals) che, prima di allora, non avevano mai partecipato ad alcuna trattativa di settore, né nazionale né a livello locale, né in quella sede hanno presentato una piattaforma negoziale rivendicativa né, ancora, si sono consultate con i lavoratori in qualche modo, formale o informale con riunioni, referendum o altre forme.
Laconica la Direzione Territoriale di Genova che il 9/9/2015 nel verbale unico di accertamento stabilisce che “si ritiene maggiormente rappresentativo il rinnovo del CCNL siglato da Cisl – Fiba, Cgil – Fisac, Uil- Uilca, Anapa, Unapass e Fna”.

Anche la giurisprudenza si è espressa nello stesso senso (v. Corte Cost. 26/03/2015 n. 51 e Cass. 4/8/2014, n. 17583) ribadendo che la retribuzione sufficiente e proporzionata debba ricavarsi dal contratto di riferimento ed escludendo (Trib. Napoli 7/8/2015) che il contratto SNA possa rappresentare trattamento economico adeguato rispetto al precetto di cui all’art. 39 Cost.

Contrariamente a quanto affermato nel parere redatto dal Prof. Avv. Pietro Iachino e dall’ avv. Andrea Fortunato per lo SNA, che si basano evidentemente su dati parziali ed incompleti, infatti, le Organizzazioni Sindacali dei Dipendenti della “triplice” più Fna e Anapa Rete ImpresAgenzia, raggiungono rispettivamente un tasso di sindacalizzazione e di rappresentanza dei datori di lavoro nell’ordine del 20% per ciascuna parte contrattuale, a dimostrazione del fatto che l’affermazione riportata nel parere dei due legali secondo la quale “il tasso di rappresentatività nelle agenzie di assicurazione è  praticamente nullo” sia fuori luogo e possa invece applicarsi, piuttosto, alle due organizzazioni Fesica e Fials che, al momento della sottoscrizione del contratto, non avevano alcun iscritto.

In secondo luogo, il contratto SNA stipulato dopo la dissociazione, prevede una decorrenza sganciata da quella del precedente contratto comune siglato dalle storiche OO.SS, dando luogo anche ad un differente assetto regolativo sotto il versante della previdenza complementare.
Partendo quindi, con una data diversa e in discontinuità col passato, illudecoloro che lo applicano di poter non riconoscere ai dipendenti gli arretrati derivanti dall’applicazione del precedente contratto unitario.

Attenzione, secondo i nostri consulenti, l’adesione al contratto SNA non estingue gli arretratiche rimangono dovuti nei termini di prescrizione quinquennale che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (o da quando matura il credito nel caso di più di 16 dipendenti) ed espone, quindi, chi lo applica ad un contenzioso che non deve radicarsi in costanza di rapporto, ben potendo essere avviato dal dipendente fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Non solo, ma attualmente, la piena legittimità del contratto SNA è sostenuta in applicazione del principio di libertà sindacale e dall’ applicazione dei minimi contributivi e previdenziali previsti dal contratto Anapa-Unapass che, attraverso l’applicazione di “assegni ad personam” possono far evitare, come accaduto a Genova, l’applicazione di sanzioni amministrative e l’avvio di diffide accertative.

E’ evidente, come ha affermato lo stesso prof. Avv. Pizzoferrato, che una volta assorbiti i requisiti minimali del CCNL di riferimento Anapa-Unapass negli aumenti contrattuali SNA, anche per le agenzie che applicheranno il contratto SNA non sarà più possibile tornare indietro ed evitare, a livello contrattuale, l’ingresso dei minimi retributivi del CCNL Anapa-Unapass.

Con l’auspicio di essere stati chiari ed esaustivi, considerata l’importanza dell’argomento v’invitiamo a divulgare la presente newsletter agli associati al vostro Gaa, in modo che ognuno possa fare le proprie lucide e razionali valutazioni imprenditoriali.

Con i migliori saluti.

ANAPA – Rete ImpresAgenzia.