ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

NewsletterNewsletter n. 1 del 09 gennaio 2019 di ANAPA Rete ImpresAgenzia - Chiarimenti sull’attività di Consulenza ai sensi dell'art. 119-ter Codice delle Assicurazioni

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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 1 del 09 gennaio 2019

      Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali


      Agli organi direttivi di ANAPA


      Agli associati di ANAPA


     A tutti gli agenti di assicurazione interessati



Oggetto: chiarimenti sull’attività di Consulenza ai sensi dell'art. 119-ter Codice delle Assicurazioni e norme per la vendita senza consulenza da parte dei distributori assicurativi.

Care colleghe e Cari Colleghi,

relativamente alla nuova attività di “consulenza” degli intermediari di assicurazione prevista dalla nuova legislazione riportata in oggetto, col fine di fornire un’opportuna informazione alla categoria e utili chiarimenti, riportiamo di seguito il parere del nostro consulente legale.

L’art. 1, comma 21, del D.Lgvo 68/2018, recante l’attuazione della Direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2018, comunemente nota come Insurance Distribution Directive o IDD, ha introdotto l’art. 119-ter nel Codice delle Assicurazioni Private disciplinando l’attività di consulenza e fissando le norme per la vendita senza consulenza da parte dei distributori assicurativi.

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione “pura”, resta l’obbligo in capo al distributore, prima della conclusione del contratto di assicurazione, di acquisire dal contraente ogni informazione utile ad identificarne richieste ed esigenze ai fini della valutazione di adeguatezza del contratto offerto ed a fornirgli informazioni oggettive sul prodotto assicurativo, in forma comprensibile, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

La novità di maggior rilievo è costituita dall’introduzione della possibilità di offrire una “consulenza” prima della conclusione del contratto. Tale “consulenza” consiste in una “raccomandazione personalizzata” contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo e deve essere fondata su un’analisi imparzialee personale di un numero sufficiente di contratti presenti sul mercato ed essere svolta con “criteri professionali”.

La concreta regolamentazione di questo nuovo istituto è stata devoluta all’ IVASS, che vi ha provveduto con l’art. 59 del Regolamento n. 40/2018.

Nei termini in cui è formulato, l’art. 59 del Regolamento, sembra distinguere due tipi di consulenza:

  • quella di cui all’art. 119-ter, comma 3 del Codice, in cui la “raccomandazione personalizzata” si risolve nell’indicazione dei motivi per cui il contratto concretamente offerto è ritenuto il più indicato a soddisfare le esigenze del Cliente;

  • quella di cui al comma 4, fondata su un’analisi imparziale e personale di un congruo numero di contratti e di fornitori, volta alla formulazione di una “raccomandazione personalizzata” che prescinde dalla concreta offerta di un determinato contratto.


Tuttavia, il comma 3 dell’art. 59, stabilisce l’obbligo di conservazione della “documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente”. L’espresso riferimento alla figura del “contraente” potrebbe indurre a ritenere che tale consulenza sia comunque funzionale alla vendita di un prodotto assicurativo.

L’istituto offre opportunità di sicuro interesse ma esige un approccio responsabile, in considerazione delle criticità che solleva.

  • In primo luogo, la “consulenza” di cui all’art. 119-ter, comma 3, funzionale o comunque connessa alla vendita di un particolare contratto che l’intermediario sia in condizioni di vendere, direttamente o per il tramite di una collaborazione orizzontale, non deve sovrapporsi alla normale attività di ricognizione dei bisogni e delle esigenze del contraente (che fa obbligatoriamente capo all’intermediario anche nel caso in cui la vendita del contratto non sia preceduta da alcuna “consulenza”) allo scopo di percepire un compenso dal cliente.

  • In secondo luogo, la “consulenza” di cui all’art. 119-ter, comma 4, non funzionale o comunque volta al collocamento di un particolare contratto, non costituisce espressione dell’attività di intermediazione in senso stretto, spostandosi piuttosto sul “contratto d’opera professionale” di cui agli artt. 2222 ss. cod.civ.: il che, a sua volta, obbliga a considerare che:



  1. L’intermediario entrerebbe in una relazione contrattuale con il Cliente, con tutto ciò che ne consegue in tema di portata dell’obbligazione, inversione dell’onere probatorio (che verrebbe interamente scaricato sull’intermediario) e quantificazione dell’eventuale risarcimento del danno in caso di inadempimento dell’obbligazione;

  2. Tale attività di “consulenza” deve essere armonizzata con l’obbligo di sviluppare ed implementare il portafoglio assegnato dall’Impresa e comunque curarne gli interessi, contenuto in tutti i mandati attualmente in uso;

  3. Alcune delle coperture assicurative attualmente circolanti si limitano a garantire l’attività di vendita dei prodotti assicurativi, con la conseguenza per cui, ove l’attività di “consulenza” sia svolta ai sensi del comma 4 e non sia dunque funzionale o prodromica alla vendita di un contratto, potrebbe scoprirsi non essere inclusa nel perimetro del rischio trasferito all’Assicuratore della R.C.



  • In terzo luogo, la “consulenza”, tanto che sia fornita ai sensi del comma 3, quanto che sia resa ai sensi del comma 4, deve necessariamente essere formulata per iscritto; tanto l’analisi dei bisogni e delle esigenze del cliente, quanto l’analisi del numero “sufficiente” di “contratti e fornitori”, quanto la raccomandazione personalizzata, debbono risultare da un documento scritto, firmato dall’Agente e controfirmato dal “contraente” e debbono essere conservate in forma scritta.

  • In quarto luogo, salva l’ipotesi del collocamento di prodotti assicurativi di investimento, per i quali è sancito il divieto di percepire remunerazioni dal cliente, nessuna delle norme in tema di “consulenza” menziona il profilo del compenso, né che lo stesso sia a carico del cliente: ove si voglia ritenere che tale diritto sussista, e che l’onere debba essere sostenuto dal cliente, allora:



  1. Il compenso dovrebbe essere previamente pattuito per iscritto con il cliente, mancando tariffari di riferimento;

  2. l’attività di “consulenza pura” che non si concluda con la vendita del prodotto assicurativo potrebbe non fruire del regime di esenzione IVA.


Corre infine l’obbligo di segnalare che l’art. 324 del Codice punisce la violazione dell’art. 119-ter, a seconda della gravità, con il richiamo, la censura, la radiazione e con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da cinquemila a cinque milioni di euro per le società e da mille a settecentomila euro per le persone fisiche.

Inoltre, quando tale violazione riguarda un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

Infine l'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

In conclusione


riflettendo sull’analisi effettuata dal nostro consulente legale emerge un’ulteriore opportunità per gli intermediari assicurativi prevista dalle nuove norme, suggerendo però di verificare preventivamente alcuni aspetti evitando così di cadere nell’errore di sottovalutazione di tutti gli obblighi e delle responsabilità giuridiche sopra indicate e conseguenti. Infatti, la “consulenza con costo a carico del cliente” prevede alcuni specifici casi da distinguere con particolare attenzione.

Del resto ricordiamo come tale possibilità nel mondo del brokeraggio sia da sempre praticabile, mentre le consuetudini dei consumatori nei rapporti con gli agenti e la cultura dominante del cliente, per la quale il servizio di consulenza è intrinsecamente prevista con la stipula dei contratti proposti, ha di fatto reso del tutto inutilizzata finora tale opportunità.

Particolare attenzione va posta poi al rispetto degli obblighi previsti dalle lettere di incarico agenziale che prevedono esplicitamente che l’intermediario svolga la propria attività in un più ampio contesto di consulenza globale nell' ambito dell’intermediazione. Tale attività è ritenuta essenziale nell’ambito dell’esercizio di distribuzione oggetto dell’incarico conferito dalle compagnie. Deve essere svolta dall’agente per conto della/e mandante/i e come tale remunerata nell’ambito dell’incarico, con le relative provvigioni.

Infine, per non incorrere in errori, vi invitiamo a verificare se nella propria lettera di mandato sia previsto che “l’agente in ogni caso non può porre a carico del cliente costi cosiddetti indiretti, che vietano all’agente di esigere sulla stipula dei contratti assicurativi, somme diverse da quelle risultanti sulle singole polizze”.

Con l’auspicio di essere stati utili ed esaustivi, ANAPA Rete ImpresAgenzia, che ricordiamo rappresenta il 37% degli agenti operativi iscritti a un’associazione o sindacato di categoria, che intermediano oltre il 50% dei premi raccolti dal lavoro diretto nel Mercato italiano, rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e delucidazione in merito.

Con i migliori saluti.

ANAPA Rete ImpresAgenzia