LA IDD E LE NUOVE (E PESANTI) RESPONSABILITA’ IN CAPO AD AGENTI E BROKER. CONGIU FA IL PUNTO SULLO STATO ATTUALE
Il past president di Anapa: «Insieme con Acb, Aiba e Sna lavoriamo affinché il testo della direttiva venga trascritto nella maniera più equilibrata per gli intermediari». Ma i nodi da sciogliere sono tanti e le prime novità (che preoccupano agenti e broker) potrebbero arrivare già a maggio…
La nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (Idd) rischia seriamente di ampliare la platea dei distributori in un contesto dove le regole potrebbero non essere uguali per tutti. Non solo. Agenti e broker potrebbero essere chiamati a nuove e sempre più pesanti responsabilità.
Per questo le rappresentanze delle associazioni di categoria (Acb, Aiba, Anapa Rete ImpresAgenzia e Sna) sono impegnate affinché la nuova direttiva (che deve essere recepita entro febbraio del 2018) «venga trascritta nella maniera più vicina e più equilibrata per gli intermediari italiani», tiene a precisare Massimo Congiu (foto a lato), past president di Anapa Rete ImpresAgenzia. Un obiettivo che non è semplice raggiungere. Il motivo lo ha spiegato lo stesso Congiu, intervenuto qualche giorno fa nel corso della tappa milanese di Anapa On Tour.
L’agente UnipolSai di Roma ha spiegato gli aspetti attualmente in discussione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Ivass, evidenziando i timori e le difficoltà che si stanno riscontrando nella traduzione in lingua italiana del testo della direttiva (in inglese). Più che un mera traduzione sono le interpretazioni che rendono non agevole questo percorso e aggettivi e sostantivi traslati in lingua italiana «rischiano di snaturare la volontà del legislatore europeo», ha rilevato Congiu. In più, e questo non è piaciuto alle associazioni di categoria che rappresentano gli intermediari, l’Ivass ha deciso di anticipare alcune parti della direttiva che potrebbero essere esecutive, si dice, già a partire dal prossimo mese di maggio.
«Nessun’altra authority, in Europa, ha inteso fare anticipazioni, tranne l’Italia. Le quattro organizzazioni sindacali (Acb, Aiba, Anapa e Sna) hanno cercato di far cambiare idea al nostro istituto di vigilanza, senza però riuscirvi. Per noi l’iter della direttiva potrebbe avere, strada facendo, effetti diversi e quindi perché anticipare? Perché obbligare i soggetti vigilati a qualcosa che potrebbe essere scritta in maniera diversa o dilatata nel tempo?», si è chiesto Congiu.
Il past president di Anapa è entrato nel merito di quelli che potrebbero essere gli impatti della Idd sul lavoro quotidiano delle agenzie, focalizzando l’attenzione sulle disposizioni relative ai requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (Product Oversight and Governance arrangements – POG) previste dall’articolo 25 della Direttiva Idd, che introduce in capo a produttori e ai distributori che realizzano prodotti assicurativi obblighi di product governance. Si tratta di disposizioni che introducono presidi a tutela del consumatore dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato dei clienti a cui il prodotto è destinato. I presidi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato. Questo è quanto si legge nei documenti ufficiali.
SI ESTENDE LA PLATEA DI SOGGETTI – «Non è casuale che l’acronimo (Idd) sia Insurance distribution directive e che si voglia passare dal concetto di intermediazione a un concetto di distribuzione. Lo conferma il fatto che», ha detto Congiu, «l’attività di intermediazione assicurativa viene estesa a nuovi soggetti, definiti ancillary; si tratta di tutti quei soggetti, come per esempio i concessionari auto, gli studio legali e commercialisti che potrebbe proporre polizze danni ai propri assistiti, i comparatori, che in forma accessoria possono distribuire polizze di assicurazione. E pensare che in precedenza la domanda verteva sul fatto se questi soggetti fossero legittimati a svolgere attività di intermediazione assicurativa. La finalità del legislatore è quella di avere sul territorio o via internet un terminale preposto esclusivamente alla distribuzione del prodotto».
CONSULENZA – Quale è, quindi, la differenza tra intermediari e distributori? «Il legislatore tenta di introdurla attraverso un concetto che è proprio dell’ambito finanziario: la cosiddetta consulenza, definita come una raccomandazione personalizzata», ha spiegato Congiu. «Il principio della consulenza viene introdotto nell’articolo 18 bis del Tuf (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ndr) per far emergere in ambito finanziario la figura del consulente indipendente, che può prestare la sua attività di consulenza per quanto riguarda i servizi di investimento, a quel cliente per il quale non gestisce il portafoglio. Questo concetto è stato inserito all’interno della distribuzione assicurativa e francamente non si capisce né la ragione, né l’utilità». C’è di più. Congiu ha raccontato come l’Ivass tendesse «a renderla obbligatoria, questa consulenza, sia per il vita, sia per i danni». Ipotesi, a quanto pare, scongiurata: «Sembrerebbe che nel Consiglio dei Ministri che si è tenuto qualche settimana fa e che ha affrontato i criteri generali di recepimento della direttiva siano state approvate due cose: che la consulenza non sia obbligatoria e che l’iscrizione degli ancillary possa esser fatta sia dalle imprese assicurative, sia dagli intermediari. Ecco un altro scenario che impatta direttamente sulla quotidianità delle nostre agenzie», ha sottolineato Congiu. «Il concessionario di auto, per esempio, distribuisce i prodotti assicurativi nella stragrande maggioranza dei casi in qualità di subagente o di collaboratore di un broker. La compagnia di assicurazione che contrariamente alla direttiva vigente non può vendere direttamente i prodotti, con la Idd rientra nel novero dei soggetti abilitati a farlo, verosimilmente iscrivendo direttamente lei gli ancillary».
PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE ARRANGEMENTS (POG) – È un’altra novità della Idd: «Il legislatore ha inteso tutelare il consumatore, obbligando le imprese di assicurazione e gli intermediari, laddove questi ultimi dovessero costruire insieme all’impresa un prodotto assicurativo, a definire un processo formale all’interno del quale un prodotto, prima di essere messo sul mercato, va immaginato prima per caratteristiche, poi individuato in base a un target specifico di clientela, e infine studiato per un canale di vendita coerente a quel mercato e a quel prodotto», ha spiegato Congiu. «Pertanto le compagnie possono esse stesse direttamente scrivere gli ancillary in quanto potrebbero ideare un prodotto, individuare un target e definire il canale di vendita più adatto che può essere quello agenziale oppure quello ancillare».
CONTROLLO SULLA RETE DI VENDITA – La direttiva introduce anche un obbligo in capo alle imprese che oltre al Pog devono esercitare un controllo diretto sulla rete vendita. In che modo? «La definizione spetterà al regolatore italiano. E qui i gruppi aziendali agenti devono collaborare con le associazioni rappresentative degli agenti per porre una particolare attenzione sul fatto che questo esercizio di ulteriore controllo non si trasformi in un processo di subordinazione tra produttore e distributore», ha evidenziato il past president di Anapa. (Nella foto sotto, mentre interviene all’ultimo Anapa on tour a Milano: è il secondo da sinistra)
INTERMEDIARIO COSTRUTTORE DEL PRODOTTO – «Ci sono anche alcune definizioni molto interessanti sulla possibilità che anche l’intermediario possa avere l’obbligo di essere definito costruttore del prodotto (cosiddetto “manufacturer de facto”)», ha fatto presente Congiu. «Secondo il Technical Advice un intermediario assicurativo è considerato “produttore” ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato. In definitiva egli si qualifica come manufacturer de facto quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali». Congiu ha posto una domanda precisa: «L’attività delle commissioni dei gruppi aziendali agenti è qualificabile come tale? Se così fosse significherebbe un’assunzione di responsabilità da parte dei gruppi agenti, e a questa responsabilità deve corrispondere un ruolo più incisivo. C’è un obbligo che è quello di definire una strategia di distribuzione. Cioè per l’intermediario, a meno che non sia una ditta individuale, si profila la necessità che venga creato un organismo di controllo all’interno dell’agenzia per definire in forma scritta la strategia di distribuzione in relazione al mercato in cui insiste la stessa agenzia, e al proprio portafoglio clienti combinandolo con le caratteristiche dei prodotti della mandante e delle mandanti che rappresenta. Si tratta di un obbligo importante», ha detto Congiu.
«Come rappresentanze degli intermediari abbiamo spinto sul fatto che questo obbligo, per lo meno nella fase iniziale, ricadesse esclusivamente sui soggetti che avessero strutture organizzative tali da poter sopportare un impatto di responsabilità e di costo così elevati. Questa istanza sembra essere stata accolta, tant’è che questo obbligo inizialmente sarà riservato ai cosiddetti distributori strutturati che hanno almeno 30 o più collaboratori iscritti alla sezione E del Rui. Questa misura, quindi dovrebbe coinvolgere solo determinate strutture agenziali che, secondo una verifica, riguarderebbe 734 intermediari». Ancora Congiu: «Bisognerà capire se anche il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha l’obbligo di recepire la direttiva, si adeguerà all’idea dell’Ivass di rendere questo provvedimento valido esclusivamente per questa fascia di intermediari».
FLUSSI INFORMATIVI FRA INTERMEDIARI E COMPAGNIE – Un altro obbligo che rimane in campo agli intermediari è quello di «definire un flusso informativo con l’impresa per segnalare i casi di inadeguatezza dei prodotti. Gli intermediari devono verificare se quel prodotto non ha corrispondenza e se così fosse deve astenersi dalla vendita, pena la responsabilità personale nel vendere un prodotto fuori target». Anche in questo caso entra in gioco il ruolo dei gruppi agenti «che devono definire subito con l’impresa come mettere in piedi flussi informativi costanti e rendere veloce il processo di adeguatezza da parte dell’ufficio attuariale per la verifica del prodotto».
MONITORAGGIO – «Altra attività che dovremmo svolgere come intermediari tutti è l’attività di monitoraggio prevista per i prodotti di nuova ideazione, per quelli in commercio e per quelli sottoposti a restyling», ha informato Congiu. «Un’attività di verifica dell’adeguatezza che potrebbe già partire a maggio e ciò rappresenterebbe una complicanza per le attività delle nostre agenzie».
INFO PER LA VENDITA DI UN PRODOTTO – Ancora obblighi. «A impattare sugli intermediari c’è anche quello di richiedere al distributore tutte le informazioni necessarie utili per la vendita di un determinato. Ma fino a quando sono necessarie queste informazioni?» si è chiesto Congiu. Le rappresentanze degli intermediari, nella loro formulazione, hanno suggerito che fosse «sufficiente solo la scheda tecnica del prodotto. L’intermediario deve esclusivamente limitarsi a raccogliere le informazioni messe a disposizione dell’impresa e non il contrario perché sarebbe un’assunzione impropria di responsabilità che non spetta sicuramente a lui».
Fabio Sgroi
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