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ANAPA | 31 March 2023

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Intervista al Presidente Nazionale di ANAPA, Vincenzo Cirasola: UE/ ABI, BIBA E ANAPA SU ACCORDO DEL TRILOGO SULLA IDD.

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI ANAPA VINCENZO CIRASOLA 

D – Quali motivi di fondo hanno portato l’UE a modificare e a chiarire, con la IMD2, alcune parti della prima direttiva del 2002, la IMD1?

R – Il motivo di fondo è stato quello di rendere più armonica l’applicazione della prima direttiva a livello di stati membri. A distanza di qualche anno dalla sua emanazione, la Commissione europea si rese conto della necessità di una maggiore armonizzazione e di elevare il livello di tutela dei consumatori. Lo scoppio poi della crisi finanziaria nel 2008 rese impellente questa necessità al punto che il Parlamento europeo avanzò la richiesta di una revisione della direttiva e che il processo di modifica fosse coerente con la parallela revisione della direttiva sulla vendita e distribuzione dei prodotti finanziari (MIFID).

D- La Commissione europea afferma che la revisione adottata alla direttiva sull’intermediazione è rilevante per l’economia. Perché?

R -Nelle intenzioni del legislatore europeo, in termini di principi generali, la nuova direttiva punta a integrare i mercati, a rafforzare la tutela dei consumatori, a facilitare il dispiegarsi degli effetti della libera concorrenza attraverso il disposto di tre drivers rappresentati da: 1)armonizzazione minima; 2) interessi del consumatore; 3) trasparenza. In altre parole, al centro dell’attenzione della Commissione Europea vi è l’accrescimento del grado di tutela del consumatore che sarà protetto indipendentemente dal canale di vendita che ha scelto al momento dell’acquisto del prodotto assicurativo, anche in ragione delle diversità strutturali del mercato assicurativo dei differenti paesi membri. Altro aspetto rilevante è quello della “disclosure” (cioè della trasparenza della remunerazione) in forza della quale l’intermediario dovrà manifestare al cliente il tipo di remunerazione percepita e l’ammontare della stessa.

D – Quali sono le modifiche sostanziali e le novità che introduce la IDD?

R -E’ bene precisare che al momento non vi è ancora un testo definitivo, ma solo un comunicato stampa del parlamento europeo. Pertanto occorrerà ancora attendere prima di comprendere precisamente quali saranno, nel dettaglio, le novità sostanziali. Una cosa che balza, però, subito agli occhi è la modifica della stessa denominazione della direttiva che da direttiva sull’intermediazione assicurativa (IMD) diventa direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). E’ vero che spesso le definizioni in ambito europeo sono un po’ generaliste, ma tale modifica risponde a un preciso obiettivo del legislatore europeo, vale a dire quello di includere nell’applicazione della direttiva tutti i canali di vendita assicurativa, compresi quindi i distributori diretti. Quindi in funzione di accrescere la tutela del consumatore, intermediari e distributori verranno sottoposti alle stesse regole.

D – Nella IDD vi sono carenze e disparità di trattamento fra tutti i soggetti che intermediano polizze assicurative?

R -Il comunicato stampa del parlamento europeo afferma che la direttiva non si applicherà quando il prodotto assicurativo è complementare alla fornitura di beni e servizi e l’ammontare del premio pagato non eccederà l’importo di 600 euro su base annua. Oltre a ciò, sarà interessante constatare come verrà regolata l’attività dei segnalatori e dei siti comparatori.

D – La nuova direttiva introduce il regime della pubblicità “obbligatoria” al cliente della remunerazione e quello invece “a richiesta”. La pubblicità della remunerazione percepita dall’intermediario concorre realmente a realizzare e perché la trasparenza nel rapporto fra intermediari e clienti? Si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell’UE?

R -Quello della “disclosure” della remunerazione è un punto ampiamente dibattuto e che presenta tuttora delle criticità. A tal proposito la Commissione propone due approcci, sulla scorta dell’esperienza di alcuni paesi europei giudicati più avanzati: mandatory disclosure e on request regime. Il primo caso prevede che l’intermediario debba obbligatoriamente indicare al cliente la remunerazione connessa alla vendita del prodotto, il secondo caso implica per l’intermediario l’obbligo di dichiarare la sua retribuzione solo su specifica richiesta. La Commissione propone un periodo di transizione di cinque anni in cui è previsto un regime immediato e stringente, full disclosure, per i prodotti assicurativi ramo vita e on request per i prodotti ramo danni. A regime anche la collocazione dei prodotti ramo danni sarà caratterizzata dalla piena trasparenza. Al riguardo, l’Italia ha proposto che la distinzione del regime di informativa (obbligatoria o a richiesta del cliente) non si basi sul tipo di remunerazione percepita (provvigione, fee), bensì sulle caratteristiche del contratto, prevedendo l’obbligatorietà della trasparenza per contratti più rischiosi (ad es. contratti vita a prevalente contenuto finanziario) od obbligatori per legge. Ad oggi però non sappiamo quale approccio prevarrà, anché perché connesso a questo tema v’è quello del divieto di inducements (cioè di remunerazione da parti terze) per coloro che svolgono un’attività di consulenza indipendente (cioè priva di mandato).

D -Cosa cambierà con la IDD per L’Agente di assicurazione in termini di operatività e di costi?

R -In linea di massima, la nuova direttiva dovrebbe avere un impatto limitato sul mercato italiano, se non altro perché molte delle norme proposte ricalcano le vigenti disposizioni di legge e della regolamentazione (prima Isvap e ora Ivass). Si pensi ad esempio all’estensione alla vendita diretta da parte delle compagnie delle regole applicabili agli intermediari in fase di informazione precontrattuale. Resta il nodo della “disclosure”: la comunicazione della provvigione (nei rami danni, visto che nel ramo vita e nella rcauto è già obbligatoria) non dovrebbe indebolire i punti chiavi e salienti del contratto assicurativo, né dovrebbe svilire o sopravvalutare l’attività consulenziale di un agente di assicurazione.  Pertanto, sarebbe preferibile esplicitare l’importo della provvigione solo su richiesta del cliente, evitando di fornire un elemento oggettivamente poco rilevante nella valutazione delle caratteristiche di una copertura assicurativa.

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