ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Dicono di noiIntermedia Channel - ANAPA: I subagenti non sono dipendenti.

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Dipendenti (2) ImcVittoria nel ricorso amministrativo presentato da un’Agenzia contro il provvedimento degli Ispettorati Inps ed Inail che avevano comminato una pesante sanzione qualificando il mandato di subagente come un rapporto di lavoro subordinato

Importante vittoria di un’Agenzia assicurativa che, nel corso di un’ispezione volta a verificare quale fosse il CCNL applicato ai propri dipendenti, si era vista comminare una sanzione di 25.000 Euro volta a riqualificare in lavoro subordinato il lavoro autonomo di un subagente “in quanto mancherebbe l’opera tipica di procacciamento di nuovi affari, essendovi un’attività di gestione delle polizze, il tutto nell’ ambito di una monocommittenza”.

In sostanza, il subagente in rapporto di monomandato che si trovava al momento nei locali recando con sè alcune quietanze, sarebbe dovuto essere, secondo gli ispettori, assunto come un dipendente dell’Agenzia stessa.

L’Agenzia, iscritta ad ANAPA, si è rivolta al consulente dell’associazione, il Prof. Alberto Pizzoferrato, ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Bologna, ed è ricorsa in sede amministrativa contro il provvedimento.

Il consulente ha dimostrato che il subagente avrebbe sempre svolto la propria attività in autonomia, contattando ed incontrando direttamente e personalmente i clienti secondo gli orari e le modalità ritenute più opportune da lui stesso, citando giurisprudenza costante, secondo la quale “rientrano tra i caratteri propri del rapporto di subagenzia assicurativa e non determinano la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a) l’orario di lavoro modellato su quello dell’agenzia b) il controllo esercitato dall’ agente c) le istruzioni e le incentivazioni impartite dall’agente” (Pretura Viareggio 16/01/1980).

Inoltre, le provvigioni di acquisto e incasso sarebbero state corrisposte sulla base di percentuali variabili in relazione al fatturato effettivamente prodotto e condizionate al numero degli affari conclusi e riferite per poco più del 70% a nuova produzione.

La Direzione Interregionale del lavoro di Milano ha accolto integralmente su tali basi il ricorso, considerando quindi fondate le deduzioni dell’Agenzia ed esplicitando che la normativa vigente esclude dalla prestazione di lavoro subordinato “quelle prestazioni autonome, anche monocommittenti e con postazione fissa (il cd. “subagente in agenzia”), che sviluppano un volume di compensi pari ad euro 18.667,00 a condizione che i professionisti siano iscritti ad un albo, ordine, od elenco (il Ruir ad es.) tenuto o controllato da un’amministrazione pubblica”. (si veda la circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

In sostanza, la lettera di incarico, ove preveda la possibilità del subagente di avvalersi a sua volta di collaboratori o dipendenti e le modalità di erogazione del compenso, che configurano un rischio economico nell’attività “rappresentato dalla insicurezza del livello delle provvigioni” (Cass. Civ. sez. lav. 9/12/2002, n. 17534) costituiscono elementi fondamentali nella discriminazione tra lavoro dipendente ed autonomo.

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