Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia
n. 5 del 03settembre 2019
Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali
Agli organi direttivi di ANAPA
Agli associati di ANAPA
A tutti gli agenti di assicurazione interessati
Oggetto: contributo annuale di vigilanza 2019Care colleghe e cari colleghi,attraverso il Provvedimento n. 88 emesso il 2 settembre u.s. (
che potrete leggere cliccando qui…) l’
IVASS ha fissato le modalità e i termini di pagamento del contributo di vigilanza per l’anno 2019.
La misura del contributo, al cui pagamento sono tenuti tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi (persone fisiche e giuridiche), anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI alla data del 30 maggio 2019, è stabilita come segue:
Sezione A – agenti di assicurazione
- persone fisiche: 47 Euro
- persone giuridiche: 270 Euro
Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento del contributo al più tardi
entro il prossimo 2 ottobre (30 giorni dalla data del provvedimento).
I contributi, ricorda l’Istituto, devono essere pagati dagli intermediari mediante
il sistema pagoPA, avuto presente quanto segue:
I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge. Attraverso lo stesso sito internet
https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.
Informazioni sulle modalità di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al portale possono essere richiesti via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica
incassi.enti@popso.it oppure
al numero verde 800248464 nei giorni lavorativi con orario 8,30-13,00 e 14,15-17,00.
In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Cordiali saluti.
ANAPA Rete ImpresAgenziaAllegati: