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ANAPA | 29 March 2023

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Circolare n. 7 del 2019 di ANAPA Rete ImpresAgenzia – Modifiche Regolamenti IVASS su procedimenti sanzionatori – Circola

Roma, 28 maggio 2019
(Prot. n. 7-CIR/2019)

Agli Associati ANAPA Rete ImpresAgenzia 

Loro Sedi

Oggetto: modifiche Regolamenti IVASS su procedimenti sanzionatori

 

Con la presente segnaliamo il Provvedimento IVASS n. 86 del 14 maggio 2019 che modifica i regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative.

Le modifiche sono state imposte ad IVASS a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2043 del 28 marzo 2019), con la quale è stato annullato l’art. 10 del Regolamento IVASS n. 1/2013 nella parte in cui lo stesso non prevede l’instaurazione del contraddittorio con l’organo che, ricevuta la proposta sanzionatoria dagli uffici competenti, è chiamato ad irrogare la sanzione (c.d. contraddittorio rafforzato).

L’intervento che, coglie l’occasione per apportare ulteriori revisioni anche al fine di armonizzare alcune previsioni antiriciclaggio, può interessare coloro che siano stati nel frattempo sottoposti a procedimento IVASS per violazioni commesse entro il 30 settembre 2018.

Più nello specifico:

– nel caso di contestazioni già notificate, vi è ora la possibilità per i destinatari delle contestazioni medesime (data con la trasmissione della proposta di sanzione) di presentare ulteriori controdeduzioni scritte all’organo competente all’adozione della sanzione a condizione che essi abbiano precedentemente svolto difese scritte e/o partecipato all’audizione;

– per i procedimenti ancora da avviare, che nell’atto di contestazione sia

data apposita evidenza della possibilità di cui al precedente alinea e della decadenza conseguente al mancato esercizio delle prerogative difensive in corso di procedimento;

– per i procedimenti in corso, una specifica disposizione transitoria volta a riaprire i termini a difesa, ove scaduti, al fine di consentire ai destinatari della contestazione di non incorrere in una decadenza che non era a suo tempo prevista. In tal caso, il termine per l’esercizio delle prerogative difensive decorre dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora dunque si rientri in uno dei casi sopra evidenziati, si consiglia di valutare le possibilità ora previste, nell’ambito delle strategie difensive sino ad ora adottate.

Il testo completo del provvedimento è presente sul seguente link: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2019/provv-86/relazione_al_provvedimento_n_86.pdf.

***

Nel ringraziare della cortese collaborazione e rimanere come sempre a disposizione degli associati, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

 

Avv. Raffaella Grisafi – Avv. Prof. Cristiano Iurilli
Studio Legale Iurilli
Consulente legale di ANAPA Rete ImpresAgenzia