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ANAPA | 31 March 2023

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CIRCOLARE 2-bis 2022 : estensione obbligo Green Pass – chiarimenti sull’art. 3-punto 1) lettera b) del D.L. del 7 gennaio n. 1

Roma, 31 gennaio 2022

(Prot. n.2bis CIR /2022)

                              Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

     Agli associati ANAPA Rete ImpresAgenzia

 

       A tutti gli agenti di assicurazione interessati

 

                                                                           Loro Sedi

Oggetto: estensione obbligo Green Pass – chiarimenti sull’art. 3-punto 1) lettera b) del D.L. del 7 gennaio n. 1

Care/i colleghe/i,

facendo seguito alla nostra circolare n. 2/2022 del 17.01 u.s. nella quale Vi abbiamo prontamente ragguagliati sulle variazioni in merito alle regole di accesso ai locali di Agenzia per il personale lavoratore e clienti, così come previsto dal decreto-legge in oggetto, V’informiamo che a tutt’ora il Ministero non ha risposto a nessuna richiesta di chiarimento avanzata dalla nostra associazione e tanto meno a quella di Confcommercio.

Trattandosi di norme primarie riesce difficile per la nostra associazione diramare regolamentazioni certe e univoche, ma considerando che domani, 1° febbraio 2022, entrano in vigore i nuovi obblighi, nel quadro della costante informazione sull’emergenza Covid-19, con riserva di condividere eventuali ulteriori interventi normativi in argomento, ANAPA dopo un confronto con i propri consulenti e la Confcommercio, ritiene importante diramare la seguente circolare per evidenziare quanto segue:

 Il D.L. del 7 gennaio n. 1 ha specificato, quali sono i servizi e le attività commerciali necessarie per “assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” e per accedere alle quali non è richiesto ai clienti il Green Pass.

Si tratta in particolare di esercizi volti a soddisfare esigenze:

  • alimentari e di prima necessità (accesso ad attività commerciali e di vendita al dettaglio);
  • di salute (accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici);
  • di sicurezza (accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali);
  • di giustizia, per le quali è consentito (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie ecc.).

 

Al di fuori di tali specifiche eccezioni, vige quindi l’obbligo introdotto dal D.L. 1/2022 del possesso di Green Pass in corso di validità, per chiunque acceda a tutti i servizi ed attività commerciali. Pertanto, per esclusione, si dedurrebbe che le nuove disposizioni riguardino anche i clienti che si rechino in Agenzia, con i conseguenti obblighi di controllo in capo agli Agenti.

Inoltre, seppur nel DPCM del 2 marzo 2021 (art. 29, comma 2), i servizi assicurativi non sono stati espressamente richiamati dalla disposizione che impone, dal prossimo 1 febbraio, l’accesso  ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari… esclusivamente ai soggetti in possesso del GP base, resta il fatto che i servizi assicurativi sono sempre stati ritenuti anche “servizi finanziari” ed infatti la classificazione ISTAT delle attività economiche li comprende all’interno della medesima divisione 66-Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

Premesso ciò, ci sembra quindi che, dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l’accesso alle agenzie di assicurazione debba avvenire previa esibizione e verifica del Green Pass in corso di validità, in possesso al personale lavoratore e ai clienti che vi faranno accesso.

A tal proposito sottolineiamo che il decreto specifica infatti che “Il rispetto di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi… attraverso svolgimento di controlli anche a campione”.

 

Ricordiamo che ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge n. 52/2021 (come integrato dal decreto-legge n. 1/2022), la disciplina qui illustrata non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Comprendendo che questa nostra interpretazione della norma possa portare un ulteriore onere alla attività lavorativa delle nostre agenzie, riteniamo quanto sopra fondamentale al fine di evitare rischi di responsabilità e la sanzione della multa da € 400 a € 1000, anche in capo a chi dovrebbe controllare e comunque in ogni caso la preventiva tutela in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Ferma restando la libertà di scelta imprenditoriale di ogni di agenzia di attenersi alla nostra suddetta indicazione, consigliamo altresì di seguire le eventuali linee guida che saranno diramante dalle vostre compagnie mandanti relative allo svolgimento della prestazione dei servizi assicurativi da parte della propria rete

Nel caso ci saranno novità, sarà nostra cura tenervi aggiornati.