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Dicono di noiCCNL dipendenti, il Tribunale di Genova respinge il ricorso di un’agenzia contro l’INPS

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Sentenza - Giurisprudenza (3) Imc

Dovuti il versamento dei contributi e gli arretrati ai dipendenti. Applicate le sanzioni. CCNL ANAPA UNAPASS riconosciuto come riferimento del settore stipulato dalle organizzazioni più rappresentative

È stato pubblicato lo scorso 1 febbraio il dispositivo della sentenza – emessa il 19 dicembre 2018 – con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso promosso da un’agenzia di assicurazioni che applicava il CCNL SNA contro l’avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi dovuti ai dipendenti previsti dal CCNL di settore e degli arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale in seguito ad un’ispezione INPS.

Il dispositivo enuncia che “i fatti sono pacifici e documentali” e ripercorre la cronologia delle vicende relative al CCNL dal dicembre 2008 ai giorni nostri, sottolineando la mancata ratifica del comitato centrale dello SNA del contratto siglato il 4 febbraio 2011 e che ha comportato una discrezionalità di comportamento delle agenzie che hanno applicato o meno il CCNL del 2011. Successivamente, com’è noto, Cisl FibaCgil FisacUil UilcaFna e ANAPAUNAPASS, in continuità con i precedenti, hanno siglato un CCNL nel 2014 e parallelamente, nel medesimo periodo, SNA con CpmiFesica Confsal e Confsal Fisals, prosegue la sentenza, hanno stipulato un nuovo CCNL che non ha caratteristiche di rinnovo contrattuale e non prevede erogazione di arretrati per vacanza contrattuale ed una retribuzione tabellare inferiore a quella del contratto del 2011.

Questo fatto, secondo i giudici, ha determinato “trattamenti differenziati nei confronti dei dipendenti”, a seconda del fatto che i datori di lavoro avessero, nel periodo, scelto di applicare il “nuovo contratto” o quello scaduto nel 2011 (e successivamente non ratificato) erogando ai dipendenti, su suggerimento dello stesso SNA, importi a vario titolo (anticipazione su aumenti futuri, acconti, elemento assorbibile, superminimo non definito con contrattazione).

Sulla rappresentatività il Tribunale afferma che “le prove assunte sono state univoche, con un’ unica voce dissonante, nel dimostrare che il contratto collettivo contestato da INPS (CCNL SNA, ndIMC) non è stato siglato dai sindacati che abbiano la maggior rappresentatività dei lavoratori nel settore”. Il rigetto ha comportato inoltre la rifusione delle spese di lite sostenute da INPS.

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