ANAPA: «IMPORTANTE LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO CHE HA RESPINTO IL RICORSO DI TELEPASS CONTRO LA SANZIONE ANTITRUST»
Vincenzo Cirasola, presidente dell’associazione di categoria degli agenti: «La tenacia nel portare avanti le nostre battaglie senza farci intimidire dai colossi del mercato è stata ancora una volta premiata».

«La tenacia nel portare avanti le nostre battaglie senza farci intimidire dai colossi del mercato è stata ancora una volta premiata». Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia ha commentato così la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di Telepass contro il provvedimento con cui l’Antitrust, nel marzo 2021, aveva comminato una multa di 2 milioni di euro a carico della società di pedaggi autostradali colpevole di pratiche commerciali scorrette nell’offerta di servizi assicurativi.
Proprio Anapa aveva presentato una denuncia sulle pratiche scorrette al garante della concorrenza e del mercato; l’associazione di categoria degli agenti è stata assistita nel procedimento di fronte al Tar dagli avvocati Raffaella Grisafi e Cristiano Iurilli.
Secondo quanto rimarcato da Anapa in una nota, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di Telepass, confermando l’esistenza di pratiche commerciali scorrette che hanno giustificato l’intervento sanzionatorio dell’Antitrust. In particolare l’offerta di servizi assicurativi da parte di Telepass era caratterizzata “dall’assenza di informativa circa la gestione, la conservazione e il trasferimento dei dati dei clienti dalle compagnie assicurative partner a Telepass, da cui il possibile utilizzo uso commerciale”, nonché “l’assenza di indicazioni sulle modalità, sulle procedure, sui parametri di riferimento e di selezione del preventivo Rc auto, proposto con enfatizzazione della particolare facilità e convenienza della proposta effettuata attraverso l’app di Telepass, senza indicazione dei criteri, dei parametri di riferimento e delle procedure di scelta della compagnia e del preventivo proposto”.
Tra i motivi del ricorso di Telepass, ha fatto notare Anapa, “c’era anche la circostanza che l’Antitrust non aveva chiesto il parere preventivo del Garante della protezione dei dati personali prima di concludere la sua istruttoria. È un rilievo su cui aveva convenuto lo stesso Garante della Privacy intervenendo di fronte al Tar chiedendo anch’esso l’annullamento della sanzione. Ma il tribunale amministrativo è stato di avviso contrario. “Non sussisteva alcun obbligo di legge di interpellare il Garante – è scritto nel dispositivo della sentenza – in quanto non si trattava di richiedere un parere obbligatorio nell’ambito di un settore regolato, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis del Codice del Consumo. Il Garante per la protezione dei dati personali è autorità generalista preposta alla tutela trasversale di un diritto fondamentale e non un’autorità regolatoria di settore. Sotto altro aspetto, il mancato coinvolgimento del Garante neppure può ridondare come vizio di istruttoria, attesa la predetta totale autonomia dei piani di tutela”.
«La sentenza del Tar», ha affermato Cirasola, «è doppiamente importante perché da un lato conferma la scorrettezza di una pratica commerciale, denunciata da Anapa, che pregiudica non solo i consumatori ma anche gli agenti del settore assicurativo e dall’altro fissa un principio fondamentale: la circostanza che se si trattano dati personali non si è esenti dal rispetto delle regole del codice del consumo. Nel far ciò, il Tar conferma la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato anche laddove la pratica intercetti dati personali. È un risultato importante perchè una pronuncia di segno contrario avrebbe rischiato di creare un precedente depotenziando l’Agcm che invece nell’accogliere la segnalazione di Anapa e sanzionare Telepass ha correttamente esercitato i suoi poteri, tutelando il mercato». (fs)