ANAPA Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Rassegna stampaEditoriale E Rassegna Stampa settimanale n.26 Del 23/09/2016

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TANTA VOGLIA DI ANTICIPARE LA IDDCari colleghi,nell'incontro romano dello scorso 20 settembre tra IVASS e i rappresentanti del mercato assicurativo, imprese e intermediari, è emersa chiaramente la volontà dell'authority di anticipare di un anno, attraverso una "lettera al mercato", alcuni contenuti della IDD, così come è emersa da parte di tutto il mercato la preoccupazione che tale iniziativa anticipatoria, unica tra tutti i Paesi UE, possa rendere dettagliati obblighi che invece la direttiva ha previsto in termini generali. Infatti l'IVASS intenderebbe anticipare le linee guida sugli obblighi relativi alla verifica dell'adeguatezza del prodotto assicurativo, vita o danni, EX ANTE, ossia prima che lo stesso sia immesso sul mercato e non solamente in fase di vendita. Il "costruttore" o "manufacturer" del prodotto assicurativo, compagnie e intermediari (quest'ultimi se intervengono come co-costruttori) dovrebbe anche specificare il target market a cui il prodotto stesso è destinato, monitorare per tutto il ciclo di vita del prodotto se questo si mantiene adeguato o se subisce delle modifiche. Oltre al target market, il manufacturer dovrà indicare il canale distributivo più appropriato per la vendita di quello specifico prodotto.I Gruppi Agenti, che attraverso le Commissioni Tecniche si confrontano con le rispettive compagnie, viene da chiedere, svolgerebbero un'attività configurabile come "manufacturer de facto"?Altresì gli intermediari, inclusi dalla nuova direttiva nel novero di "distributori", avrebbero l'obbligo di mettere in procedura scritta la strategia commerciale per la vendita dei prodotti, la quale sarà indirizzata al target market predefinito dalla compagnia. Tali obblighi varrebbero per i nuovi prodotti, ma anche per quelli ancora in portafoglio o ancora commercializzati: a seconda dell'interpretazione che l'Ivass potrebbe dare aumenterebbero meno responsabilità e oneri finanziari per la parte di competenza degli Intermediari. E questo non è un dettaglio da poco.Come è evidente, infatti, la perplessità rispetto alla volontà di anticipare di un anno la direttiva non è assolutamente un tentativo dilatatorio. Altra questione.Entrano di fatto, nel novero dei distributori, oltre alle compagnie anche i comparatori e gli ancillari (figure che svolgono, cioè, la distribuzione quale attività secondaria e accessoria). Visto che svolgono attività non classificabili tra quelle svolte da Agenti, Broker, Produttori e Sub Agenti ed hanno profili professionali comunque differenti, non sarebbe il caso di provare ad attribuirgli, disciplinandola, una figura diversa da A, B ed E? Se questa volta non ci prendiamo il tempo necessario per definire regole chiare e per misurarne gli impatti, si corre il rischio di non mettere sullo stesso piano tutti i distributori, di produrre ulteriore burocrazia a detrimento del consumatore e di chi crede nella sana concorrenza di mercato.Buona lettura!Massimo CongiuPast-president
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